Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Le scuole civili di pilotaggio aereo che gia' fruiscono delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, integrando eventualmente la documentazione gia' presentata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 dicembre 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 23