Art. 10. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Le scuole civili di pilotaggio aereo che  gia'  fruiscono  delle
esenzioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, si adeguano alle
disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento stesso, integrando eventualmente
la documentazione gia' presentata. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 16 dicembre 1996 
                                                   Il Ministro: VISCO 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997 
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 23