Art. 2. 
          Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali 
  1. Le scuole civili di pilotaggio aereo, per  essere  ammesse  alle
agevolazioni previste dall'articolo 1,  comma  1,  devono  presentare
apposita istanza in duplice esemplare  alla  circoscrizione  doganale
nel cui  ambito  territoriale  la  scuola  svolge  la  sua  attivita'
contenente i seguenti dati: 
    a) denominazione, codice fiscale, sede legale  e  base  operativa
della scuola; 
    b)  tipo  e  marche  degli  aeromobili  utilizzati  per  i   voli
didattici, nonche' numero dei motori installati  negli  stessi  e  la
relativa potenza totale  disponibile.  Per  ciascun  aeromobile  deve
essere indicato  altresi'  il  consumo  orario  di  carburante  e  di
lubrificante espresso in chilogrammi; 
    c) deposito fiscale o deposito di oli minerali liberi da tributo,
da indicare in numero non superiore a tre  impianti,  della  societa'
petrolifera presso la quale la scuola intende prelevare i prodotti ad
imposta assolta; 
    d) attivita' scolastica prevista  per  l'anno  cui  si  riferisce
l'istanza; 
    e) indicazione  dell'ufficio  in  cui  s'intendono  custodire  il
"registro dei voli" e il "libretto delle attestazioni di volo" di cui
all'articolo 4; 
    f) dichiarazione del responsabile della scuola  attestante  l'uso
per attivita' esclusivamente  aeroscolastica  dei  carburanti  e  dei
lubrificanti per i  quali  e'  rivolta  l'istanza  di  ammissione  ai
benefici fiscali. La dichiarazione deve  espressamente  contenere  la
personale assunzione di responsabilita', a tutti gli  effetti,  verso
l'amministrazione finanziaria di tale regolare uso. 
  2. All'originale dell'istanza deve altresi' essere  allegata  copia
conforme del disciplinare, in  corso  di  validita',  rilasciato  dai
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile,  da  cui  risulti  l'attivita'  aeroscolastica
autorizzata. 
  3. Altri due esemplari dell'istanza devono essere  trasmessi  dalla
scuola al Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione
generale dell'aviazione civile -  Servizio  navigazione  aerea,  che,
effettuate le valutazioni di propria competenza  in  ordine  ai  dati
esposti nell'istanza, ed in particolare in merito alla congruita' del
consumo  orario  dichiarato  per  ogni   aeromobile   impiegato   per
l'attivita' aeroscolastica, provvede ad inviare, entro novanta giorni
dal ricevimento, un esemplare  di  detta  istanza  direttamente  alla
competente circoscrizione doganale  unitamente  al  parere  circa  la
prosecuzione dell'iter del provvedimento di ammissione. 
  4. Per la concessione dell'agevolazione  negli  anni  successivi  a
quello della prima ammissione, le scuole civili di  pilotaggio  aereo
devono  presentare   annualmente   alla   competente   circoscrizione
doganale, entro il mese di settembre dell'anno  precedente,  apposita
istanza in duplice esemplare contenente, oltre  ai  dati  di  cui  al
comma 1, anche l'indicazione  del  numero  degli  allievi  che  hanno
partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi  precedenti  alla
data di presentazione dell'istanza medesima e  di  quelli  che  hanno
effettivamente  conseguito  licenze  o  anche  abilitazioni  in  tale
periodo; alla predetta istanza  deve  essere  allegato  il  documento
previsto nel comma 2. 
  5. Altri due esemplari dell'istanza di cui al comma 4 devono essere
trasmessi, entro lo stesso termine del 30 settembre, dalla scuola  al
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che provvede agli
adempimenti  di  cui  al  comma  3  entro  il  medesimo  termine  ivi
stabilito.