Art. 3. Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali 1. La circoscrizione doganale, ricevuto il prescritto parere e riconosciuta la validita' dell'istanza, ammette la scuola civile di pilotaggio aereo a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1, mediante autorizzazione, debitamente sottoscritta dal direttore della predetta circoscrizione doganale, apposta sull'originale, da trattenere agli atti dell'ufficio, e sul secondo esemplare dell'istanza, da restituire alla scuola. 2. Se l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione viene presentata dopo il termine prescritto, il rinnovo viene accordato dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione prevista dal comma 1. 3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, intervengano atti di sospensione o di revoca della licenza, modificazioni del disciplinare o variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola e' tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione sia alla competente circoscrizione doganale che al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, i quali, ove necessario, adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.