Art. 3. 
           Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali 
  1. La circoscrizione doganale,  ricevuto  il  prescritto  parere  e
riconosciuta la validita' dell'istanza, ammette la scuola  civile  di
pilotaggio aereo a fruire, per l'anno di  riferimento,  dei  benefici
fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1,  mediante  autorizzazione,
debitamente sottoscritta dal direttore della predetta  circoscrizione
doganale,   apposta   sull'originale,   da   trattenere   agli   atti
dell'ufficio, e sul secondo  esemplare  dell'istanza,  da  restituire
alla scuola. 
  2. Se l'istanza  di  rinnovo  della  concessione  dell'agevolazione
viene  presentata  dopo  il  termine  prescritto,  il  rinnovo  viene
accordato dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione prevista dal
comma 1. 
  3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze
di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, intervengano atti di  sospensione
o  di  revoca  della  licenza,  modificazioni  del   disciplinare   o
variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime,  il  responsabile
della scuola e' tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione  sia
alla  competente  circoscrizione  doganale  che  al   Ministero   dei
trasporti e della navigazione  -  Direzione  generale  dell'aviazione
civile  -  Servizio  navigazione  aerea,  i  quali,  ove  necessario,
adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.