Art. 4. Registri fiscali 1. Le scuole civili di pilotaggio aereo devono munirsi dei seguenti documenti conformi ai modelli allegati al presente regolamento: a) "registro dei voli" (allegato 1); b) "libretto delle attestazioni di volo" (allegato 2). 2. I predetti documenti, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale. 3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del "registro dei voli" e del "libretto delle attestazioni di volo" devono essere riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni delle rispettive copertine, identificative del registro o del libretto.