Art. 4. 
                          Registri fiscali 
  1. Le scuole civili di pilotaggio aereo devono munirsi dei seguenti
documenti conformi ai modelli allegati al presente regolamento: 
    a) "registro dei voli" (allegato 1); 
    b) "libretto delle attestazioni di volo" (allegato 2). 
  2. I predetti documenti, prima  dell'uso,  devono  essere  numerati
progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale. 
  3.  Sono  ammessi  sistemi  computerizzati   di   registrazione   e
conservazione dei dati. In tal caso,  prima  della  vidimazione,  sui
singoli fogli numerati progressivamente del "registro dei voli" e del
"libretto delle attestazioni di volo" devono essere riportate,  anche
mediante  timbratura,  le  indicazioni  delle  rispettive  copertine,
identificative del registro o del libretto.