Art. 5. 
                         Tenuta dei registri 
  1. Sul "registro dei voli" la scuola  civile  di  pilotaggio  aereo
deve annotare giornalmente i dati relativi  ai  voli  compiuti  dagli
aeromobili utilizzati per i voli didattici. 
  2.  I  "libretti  delle  attestazioni  di  volo"  costituiscono  il
documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante  e  di
lubrificante da parte  di  ciascun  aeromobile  di  pertinenza  della
scuola. 
  3. La scuola civile di pilotaggio aereo compila  e  custodisce  per
ciascun aeromobile un "libretto delle attestazioni di volo". 
  4. Periodicamente ed in ogni caso alla  fine  di  ciascun  mese  la
scuola civile di pilotaggio aereo compila,  per  ciascun  aeromobile,
una attestazione di volo (sezioni A e B) nella  quale  devono  essere
riportati   i   dati   relativi   ai   voli   giornalmente   compiuti
dall'aeromobile medesimo, desunti dal "registro dei voli".