Art. 7. Procedura di rimborso 1. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarita' e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di emissione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, liquida l'ammontare dell'imposta da rimborsare ed effettua il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dal successivo articolo 24, del "testo unico", mediante il rilascio a favore della societa' petrolifera indicata nella predetta istanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore della circoscrizione doganale, da apporre sull'"originale", sull'"esemplare n. 1" e sull'"esemplare n. 2" dell'istanza medesima. 2. L'"originale" dell'istanza e' rimesso, entro due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'"esemplare n. 1" e' consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla societa' petrolifera autorizzata e l'"esemplare n. 2" e' trattenuto dall'ufficio. 3. Nel caso di cessazione di attivita' da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attivita' svolta fino al momento di detta cessazione secondo la procedura stabilita dai commi 1 e 2.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 14 del testo unico e' il seguente: "Art. 14. - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso. 2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000". - Per il riferimento all'art. 24 del testo unico vedansi note alle premesse.