Art. 7. 
                        Procedura di rimborso 
  1.  La   circoscrizione   doganale,   ricevuta   l'istanza   e   la
documentazione a corredo, ne controlla la regolarita' e determina  il
quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere  all'esenzione  da
accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore  importo  tra
quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato  in  base
ai consumi orari ritenuti congrui dal Ministero dei trasporti e della
navigazione in sede di emissione del parere di  cui  all'articolo  2,
commi 3 e  5,  liquida  l'ammontare  dell'imposta  da  rimborsare  ed
effettua  il  rimborso  con  la  procedura  di   accredito   prevista
dall'articolo 14, richiamato dal successivo articolo 24,  del  "testo
unico", mediante il rilascio  a  favore  della  societa'  petrolifera
indicata  nella   predetta   istanza   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore della
circoscrizione doganale, da apporre sull'"originale", sull'"esemplare
n. 1" e sull'"esemplare n. 2" dell'istanza medesima. 
  2. L'"originale" dell'istanza e'  rimesso,  entro  due  mesi  dalla
scadenza  del  semestre  di  riferimento,   all'ufficio   finanziario
competente sul deposito fiscale  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera c), l'"esemplare n. 1" e' consegnato al  richiedente  per  il
successivo  inoltro   alla   societa'   petrolifera   autorizzata   e
l'"esemplare n. 2" e' trattenuto dall'ufficio. 
  3. Nel caso di cessazione di attivita' da parte delle scuole civili
di pilotaggio aereo, resta salvo il diritto di ottenere  il  rimborso
per l'attivita' svolta fino al momento di detta cessazione secondo la
procedura stabilita dai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 7: 
             - Il testo dell'art. 14 del testo unico e' il seguente: 
             "Art. 14. - 1. Le somme  dovute  a  titolo  d'imposta  o
          indebitamente abbuonate o  restituite  si  esigono  con  la
          procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  e
          successive modificazioni. Prima di avviare  tale  procedura
          gli uffici spediscono, mediante  raccomandata  postale,  un
          avviso di pagamento fissando un termine di  15  giorni  per
          l'adempimento, decorrente  dalla  data  di  spedizione  del
          predetto avviso. 
             2. L'accisa e' rimborsata quando  risulta  indebitamente
          pagata. Il  rimborso  deve  essere  richiesto,  a  pena  di
          decadenza, entro due anni dalla data del  pagamento.  Sulle
          somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella  misura
          prevista  dall'art.   3   a   decorrere   dalla   data   di
          presentazione della relativa istanza. 
             3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in  consumo
          possono dar luogo a rimborso  della  stessa,  su  richiesta
          dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica  da
          lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro
          o esportati. Il rimborso compete  anche  nel  caso  in  cui
          vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene  un
          prodotto per il  quale  e'  dovuta  l'accisa  di  ammontare
          inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza
          di rimborso e' presentata, a pena di decadenza,  entro  due
          anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 
             4. Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante
          accredito  dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento
          dell'accisa. In caso di  dichiarazioni  infedeli,  volte  a
          ottenere il rimborso dell'imposta per importi  superiori  a
          quelli dovuti, si applicano le  sanzioni  previste  per  la
          sottrazione dei prodotti all'accertamento ed  al  pagamento
          dell'imposta. 
             5. Non si fa luogo al rimborso,  ne'  si  provvede  alla
          riscossione, di somme non superiori a lire 20.000". 
             - Per il riferimento all'art. 24 del testo unico vedansi
          note alle premesse.