Art. 8. 
Estrazione di prodotti in esenzione d'imposta a reintegro  di  quelli
                    consumati nell'uso agevolato 
  1.  L'estrazione  dei  prodotti  petroliferi  si  effettua   dietro
presentazione,  da  parte  della  societa'  petrolifera   all'ufficio
finanziario, dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
apposta sull'"esemplare n. 1" dell'istanza. 
  2.    L'ufficio    finanziario,    accertata     la     conformita'
dell'autorizzazione presentata a quella in proprio  possesso,  ritira
detto documento e vi annota la  quantita'  dei  prodotti  petroliferi
estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a
quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta  da
parte della societa' petrolifera di cui al comma 1. 
  3. L'esemplare dell'autorizzazione presentato viene unito a  quello
in possesso dell'ufficio per essere allegato ai registri contabili  a
giustificazione dell'esenzione fiscale accordata.