Art. 8. Estrazione di prodotti in esenzione d'imposta a reintegro di quelli consumati nell'uso agevolato 1. L'estrazione dei prodotti petroliferi si effettua dietro presentazione, da parte della societa' petrolifera all'ufficio finanziario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, apposta sull'"esemplare n. 1" dell'istanza. 2. L'ufficio finanziario, accertata la conformita' dell'autorizzazione presentata a quella in proprio possesso, ritira detto documento e vi annota la quantita' dei prodotti petroliferi estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della societa' petrolifera di cui al comma 1. 3. L'esemplare dell'autorizzazione presentato viene unito a quello in possesso dell'ufficio per essere allegato ai registri contabili a giustificazione dell'esenzione fiscale accordata.