Art. 9. 
                             Violazioni 
  1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente  decreto  si
applica la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 50, comma  1,  del
"testo unico", salvo quanto disposto dall'articolo  14  del  medesimo
testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte  ad  ottenere  il
rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti. 
 
          Note all'art. 9: 
             - Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico e'  il
          seguente:  "1.  Indipendentemente  dall'applicazione  delle
          pene previste per le violazioni  che  costituiscono  reato,
          per le infrazioni alla disciplina  delle  accise  stabilita
          dal  presente  testo  unico  e  dalle  relative  norme   di
          esecuzione,   comprese   la   irregolare    tenuta    della
          contabilita' o  dei  registri  prescritti  e  la  omessa  o
          tardiva  presentazione  delle   dichiarazioni   e   denunce
          prescritte,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire  3
          milioni". 
             - Per il riferimento all'art. 14 del testo unico vedansi
          note all'art. 7.