Art. 9. Violazioni 1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente decreto si applica la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 50, comma 1, del "testo unico", salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico e' il seguente: "1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni". - Per il riferimento all'art. 14 del testo unico vedansi note all'art. 7.