Art. 3.

  1.  Al  personale militare di cui all'articolo 2 e' attribuito, con
decorrenza  dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla
data  di  rientro  nel  territorio stesso, il trattamento di missione
all'estero  di  cui  al  regio  decreto  3  giugno  1926,  n.  941, e
successive  modificazioni,  con l'indennita' di missione nella misura
intera.   Allo   stesso   personale   viene  altresi'  attribuito  il
trattamento  assicurato  di  cui  alla  legge 18 maggio 1982, n. 301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
  2. Al personale militare si applicano altresi' le norme previste ai
commi  2,  3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n.
397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.