Art. 3. 1. Al personale militare di cui all'articolo 2 e' attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con l'indennita' di missione nella misura intera. Allo stesso personale viene altresi' attribuito il trattamento assicurato di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Al personale militare si applicano altresi' le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.