Art. 4.

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire   2.500   milioni   per   l'anno   1997,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.