Art. 2.
                  Registro dei beni ammortizzabili
                   e bollettario a madre e figlia
  1.   Le   annotazioni   da   effettuare   nel   registro  dei  beni
ammortizzabili, di cui all'articolo 16  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite
anche nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217  del  codice
civile  o,  per  i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  registro  degli  acquisti
tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e
registrazione  tramite  il  bollettario  di  cui  all'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
operazioni  attive  non  soggette  ad  imposta  sul  valore aggiunto,
possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel
suddetto bollettario.
 
          Note all'art. 2:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600:
             "Art.  16.  -  Le  societa', gli enti e gli imprenditori
          commerciali, di cui al primo  comma  dell'art.  13,  devono
          compilare  il  registro  dei  beni  ammortizzabili entro il
          termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
             Nel  registro  devono  essere  indicati,   per   ciascun
          immobile  e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici
          servizi, l'anno di acquisizione, il  costo  originario,  le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella misura raggiunta al  termine  del  periodo  d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
             Per   i  beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente le  indicazioni  ivi  richieste  possono  essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno  di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
          beni gratuitamente devolvibili  deve  essere  distintamente
          indicata   la   quota  annua  che  affluisce  al  fondo  di
          ammortamento finanziario.
             Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori  alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.    597,  il  minor
          ammontare  deve  essere distintamente indicato nel registro
          dei beni ammortizzabili.
             I costi di manutenzione, riparazione,  ammodernamento  e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che non siano immediatamente deducibili, non si sommano  al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei beni ammortizzabili a secondoa
          dell'anno di formazione".
             - Si riporta il testo dell'art. 2217 del codice civile:
             "Art.   2217.  L'inventario  deve  redigersi  all'inizio
          dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno,  e
          deve   contenere   l'indicazione  e  la  valutazione  delle
          attivita' e delle passivita' relative all'impresa,  nonche'
          delle  attivita'  e  delle passivita' dell'impresa estranee
          alla medesima.
             L'inventario si chiude con il bilancio e  con  il  conto
          dei  profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con
          evidenza e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le  perdite
          subite.  Nelle  valuazioni  di bilancio l'imprenditore deve
          attenersi ai criteri stabiliti per bilanci  delle  societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
             L'inventario  deve essere sottoscritto dall'imprenditore
          entro tre mesi  dal  termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  79  del  D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917:
             "Art. 79. - 1. Il reddito di impresa  dei  soggetti  che
          secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono
          ammessi  al regime di contabilita' semplificata e non hanno
          optato  per  il  regime  ordinario  e'   costituito   dalla
          differenza  tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e
          degli altri proventi di cui agli articoli 56  e  57,  comma
          primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle
          spese   documentate   sostenute   nel  periodo  stesso.  La
          differenza e' rispettivamente aumentata e  diminuita  delle
          rimanenze  finali  e  delle  esistenze iniziali di cui agli
          articoli 59, 60 e 61 ed e'  ulteriormente  aumentata  delle
          plusvalenze  realizzate  ai  sensi  dell'art.  54  e  delle
          sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita  delle
          minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
             3.  Le  quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
          secondo  le  disposizioni  degli  articoli  67  e   68,   a
          condizione   che   sia   tenuto   il   registro   dei  beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su crediti sono deducibili a  norma  dell'art.  66.  Non  e
          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;
          tuttavia  gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70   sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
             5.   Si   applicano,   oltre  a  quelle  richiamate  nei
          precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli  58,
          62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
          e  4  dell'art.  64,  ai  commi 1, 2, 5 e 6 dell'art 75, ai
          commi 1, 2, 3, 4 e 6  dell'art.  76  e  all'art.    77.  Si
          applica   inoltre,   con  riferimento  ai  ricavi  ed  alle
          plusvalenze che concorrono a formare il reddito di  impresa
          pur  non  risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
          registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel  comma
          1,   la   disposizione  dell'ultimo  periodo  del  comma  4
          dell'art. 75.
             6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso  essere
          determinato  in  misura inferiore a quello risultante dalla
          applicazione dei criteri previsti dal  successivo  art.  80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
             6-bis.  Per  gli enti non commerciali e gli organismi di
          tipo associativo di  cui  agli  articoli  108  e  111,  che
          rientrano   tra   i   soggetti  disciplinati  dal  presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
             7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio  e
          per  gli  esercenti  le  attivita'  indicate al primo comma
          dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
          ottobre  1979,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 288
          del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa  determinato  a
          norma   dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
          deduzione forfetaria delle spese  non  documentate,  di  un
          importo  pari  alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
             8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
          per conto di terzi  il  reddito  determinato  a  norma  dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfetaria di spese non documentate, di  L.  25.000  per  i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni  confinanti  e  di L. 50.000 per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,   sottoscritto    dal    dichiarante,    recante
          l'indicazione  dei  viaggi effettuati e della loro durata e
          localita'  di  destinazione  nonche'  degli  estremi  delle
          relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
          esonero  dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture
          o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
          giugno 1974,  n.  298,  le  bolle  di  accompagnamento,  le
          fatture  e  le  lettere di vettura devono essere conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento".
             - Si riporta il testo dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n.  633:
             "Art.  32.  -  I  contribuenti  che,  nell'anno   solare
          precedente,   hanno   realizzato  un  volume  d'affari  non
          superiore  a  trecentosessanta  milioni  di  lire,  per  le
          imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
          esercenti  arti  e  professioni, ovvero di lire un miliardo
          per le imprese aventi per oggetto altre  attivita'  possono
          adempiere  agli obblighi di fatturazione e registrazione di
          cui agli  articoli  21  e  23  mediante  la  tenuta  di  un
          bollettino  a  madre  e  figlia. Si applica la disposizione
          dell'ultimo  periodo  del  primo  comma  dell'art.  18  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600,  e  successive  modificazioni.  Nei  confronti  dei
          contribuenti  che esercitano contemporaneamente prestazioni
          di  servizi  ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
          distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il
          limite  di trecentosessanta milioni di lire relativamente a
          tutte le attivita' esercitate.
             Le  operazioni   devono   essere   descritte,   con   le
          indicazioni  di  cui  all'art. 21, secondo comma, nelle due
          parti del bollettario, la parte figlia costituisce  fattura
          agli  effetti  dell'art.  21  e  deve  essere  consegnata o
          spedita all'altro contraente  ai  sensi  del  quarto  comma
          dello stesso articolo.
             Il  Ministro  per  le  finanze, con propri decreti, puo'
          determinare  le  caratteristiche  del  bollettario  tenendo
          conto  della disciplina stabilita per i contribuenti minori
          dal  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.     600,   contenente
          disposizioni   comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi".