Art. 4.
Formalita' contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti
   gli  esercenti  attivita'  di  impresa,  di  arti e professioni in
   regime di contabilita' semplificata.
  1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente  deducibili  nella
determinazione  del reddito degli esercenti attivita' d'impresa, arti
e  professioni  che  si  avvalgono  dei  regimi  contabili   di   cui
all'articolo  18,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 3, comma 2,  del
presente  regolamento,  possono  essere  globalmente  annotate  nelle
scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre  che,
se   erogate,  risultino  regolarmente  annotate  nella  contabilita'
prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.
 
          Note all'art. 4:
            - Si riporta il testo  dell'art.  18,  primo  comma,  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600: "Le disposizioni dei
          precedenti articoli si applicano anche ai soggetti  che,  a
          norma  del  codice  civile,  non sono obbligati alla tenuta
          delle  scritture  contabili  di  cui  allo  stesso  codice.
          Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo
          comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e successive modificazioni, conseguiti in un anno
          intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni
          per le imprese aventi per oggetto prestazioni  di  servizi,
          ovvero  di  lire  un  miliardo  per  le  imprese aventi per
          oggetto  altre  attivita',  sono   esonerati   per   l'anno
          successivo   dalla   tenuta   delle   scritture   contabili
          prescritte dai precedenti articoli, salvi gli  obblighi  di
          tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del
          presente   decreto.   Per  i  contribuenti  che  esercitano
          contemporaneamente  prestazioni   di   servizi   ed   altre
          attivita'   si  fa  riferimento  all'ammontare  dei  ricavi
          relativi  alla  attivita'  prevalente.  In  mancanza  della
          distinta  annotazione  dei ricavi si considerano prevalenti
          le attivita' diverse  dalle  prestazioni  di  servizi.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i  criteri  per   la
          individuazione    delle    attivita'    consistenti   nella
          prestazione di servizi".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600:
             "Art.  18. - "Le disposizioni dei precedenti articoli si
          applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
          non sono obbligati alla tenuta delle  scritture,  contabili
          di  cui  allo stesso codice.   Tuttavia i soggetti indicati
          alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13,  qualora
          i  ricavi  di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  conseguiti  in  un  anno intero non abbiano
          superato l'ammontare di lire 360  milioni  per  le  imprese
          aventi  per  oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
          un  miliardo  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta delle scritture contabili prescritte dai  precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste da disposizioni diverse del presente decreto.  Per
          i    contribuenti    che    esercitano   contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare   dei   ricavi   relativi   alla    attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni di servizi.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti i criteri per la individuazione  delle  attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
             I  soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
             Le  operazioni non soggette a registrazione agli effetti
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto    devono    essere
          separatamente  annotate nei registri tenuti ai fini di tale
          imposta con le modalita' e nei  termini  stabiliti  per  le
          operazioni  soggette a registrazione. Coloro che effettuano
          soltanto operazioni non  soggette  a  registrazione  devono
          annotare  in un apposito registro l'ammontare globale delle
          entrate e delle  uscite  relative  a  tutte  le  operazioni
          effettuate  nella prima e nella seconda meta' di ogni mese,
          ed eseguire nel registro stesso  l'annotazione  di  cui  al
          precedente comma.
             I   soggetti   esonerati   dagli   adempimenti  relativi
          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.  34  del
          D.P.R.   26   ottobre   1972,   n.      633,  e  successive
          modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni
          dei due commi precedenti.
             Il regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel
          presente  articolo  si  estende di anno in anno qualora gli
          ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
             Il contribuente ha  facolta  di  optare  per  il  regime
          ordinario.    L'opzione  ha effetto dall'inizio del periodo
          d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino  a  quando
          non  e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per
          i due successivi.
             I soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  di  impresa
          commerciale,  qualora ritengano di conseguire ricavi per un
          ammontare ragguagliato  ad  un  anno  superiore  ai  limiti
          indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
          la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
             Per  i  rivenditori  in  base  a contratti estimatori di
          giornali, di  libri  e  di  periodici,  anche  su  supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
             Ai fini del presente articolo si  assumono  come  ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta i corrispettivi delle
          operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione   nel
          periodo  stesso  agli  effetti  della  imposta  sul  valore
          aggiunto e di quelle annotate o soggette ad  annotazioni  a
          norma del terzo comma".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del  D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600:
             "Art. 19. - Le persone fisiche  che  esercitano  arti  e
          professioni  e  le  societa'  o  associazioni fra artisti e
          professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art.  13,
          devono  annotare  cronologicamente  in apposito registro le
          somme  percepite  sotto  qualsiasi  forma  e  denominazione
          nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche  a
          titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
          riscossione:
               a) il relativo importo, al  lordo  e  al  netto  della
          parte  che  costituisce rimborso di spese diverse da quelle
          inerenti  alla   produzione   del   reddito   eventualmente
          anticipate  per  conto  del  soggetto  che ha effettuato il
          pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
               b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e
          l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
               c) gli estremi della fattura, parcella, nota  o  altro
          documento emesso.
             Nello    stesso    registro   devono   essere   annotate
          cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
          e  c)  le  spese   inerenti   all'esercizio   dell'arte   o
          professione  delle quali si richiede la deduzione analitica
          ai sensi dell'art. 50 del D.P.R 29 settembre 1973, n.  597.
          Deve  esservi  inoltre annotato, entro il termine stabilito
          per la presentazione della  dichiarazione,  il  valore  dei
          beni  per  i  quali  si  richiede  la deduzione di quote di
          ammortamento ai sensi del detto  articolo,  raggruppati  in
          categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
             Il  contribuente  puo'  tenere registri distinti per gli
          incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri,  se
          contengono  tutti  i  dati  richiesti dal D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi  previste,
          sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
             I  contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo
          di  imposta  precedente  hanno   percepito   compensi   per
          un'ammontare  superiore a 360 milioni di lire sono soggetti
          a regime  di  contabilita'  ordinaria  per  il  periodo  di
          imposta successivo e devono tenere:
               a)  il registro nel quale annotare cronologicamente le
          operazioni produttive di componenti positivi e negativi  di
          reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti
          all'esercizio   dell'arte   o   professione,  compresi  gli
          utilizzi  delle   somme   percepite,   ancorche'   estranei
          all'esercizio  dell'arte  o professione nonche' gli estremi
          dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni
          predette;
               b) i registri obbligatori  al  fini  dell'imposta  sul
          valore aggiunto;
               c)   il   registro  dei  beni  ammortizzabili  con  le
          modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma;
               d) apposite scritture nelle quali vanno indicati,  con
          i  criteri  e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi e
          le  altre  somme  erogate  a  soggetti  che  prestano,  nei
          confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita'
          lavorativa non di lavoro dipendente.
            Con  decreti  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
          modelli  dei  registri  di  cui  al  comma  precedente  con
          classificazione  delle  categorie  di componenti positivi e
          negativi  rilevanti  ai  fini  della   determinazione   del
          reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
          dai  modelli  di dichiarazione dei redditi e possono essere
          prescritte   particolari   modalita'    per    la    tenuta
          meccanografica del registro".