Art. 4. Formalita' contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attivita' di impresa, di arti e professioni in regime di contabilita' semplificata. 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilita' prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 18, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi". - Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 18. - "Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture, contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese, ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati. Il contribuente ha facolta di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma". - Si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 19. - Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c) le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un'ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori al fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro".