ART. 55
                     COMPETENZA E GIURISDIZIONE
    1.   All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
   previste  dalla  presente  normativa provvede la Provincia nel cui
   territorio  e'  stata  commessa  la violazione, ad eccezione delle
   sanzioni  previste  dall'articolo  50,  comma  1,  per le quali e'
   competente il Comune.
    2.   Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle  sanzioni
   amministrative  di  cui  al  comma  1 e' esperibile il giudizio di
   opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n.
   689.
    3.  Per  i  procedimenti  penali pendenti alla data di entrata in
   vigore  del  presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve
   pronunziare    decreto    di    archiviazione    o   sentenza   di
   proscioglimento,  dispone  la  trasmissione  degli  atti agli enti
   indicati  al  comma  1  ai  fini  dell'applicazione delle sanzioni
   amministrative.
 
          Note all'art. 55:
            - Il testo dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689, (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
            "Art.  23  (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il
          ricorso e' proposto oltre il  termine  previsto  dal  primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
            Se il ricorso e'  tempestivamente  proposto,  il  pretore
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  alla  autorita'  che  ha emesso il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto  con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione o notificazione della violazione. Il  ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al  suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
            Tra   il   giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione  devono  intercorrere  i  termini  di  cui  al
          secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  313  del codice di
          procedura civile.
            L'opponente  e  l'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
            Se alla prima udienza l'opponente o  il  suo  procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento, il  pretore,  con  ordinanza  ricorribile  per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico   dell'opponente   anche   le    spese    successive
          all'opposizione.
            Nel  corso  del  giudizio  il  pretore  dispone,    anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene  necessari  e  puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
            Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti
          a precisare le conclusioni  ed  a  procedere  nella  stessa
          udienza  alla  discussione della causa, pronunciando subito
          dopo  la  sentenza  mediante   lettura   del   dispositivo.
          Tuttavia,  dopo  la  precisazione delle conclusioni il pre-
          tore, se necessario, concede  alle  parti  un  termine  non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e rinvia la  causa  all'udienza  immediatamente  successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
            Il  pretore  puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo, la motivazione della sentenza, che  e'  subito
          dopo depositata in cancelleria.
            A  tutte  le  notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
            Gli atti del processo e la decisione sono esenti da  ogni
          tassa e imposta.
            Con  la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione,
          ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
          accoglierla, annullando in tutto o in parte  l'ordinanza  o
          modificandola   anche   limitatamente   all'entita'   della
          sanzione dovuta.
            Il pretore accoglie  l'opposizione  quando  non  vi  sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
            La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e'  ricorribile  per
          cassazione".