IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'articolo  80,  comma  1, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  secondo  il  quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione  stabilisce,  con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita'  per  l'effettuazione  della  revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  suindicato  articolo  80,  comma  2, secondo il quale le
prescrizioni  contenute  nei  decreti  in questione debbono essere in
armonia  con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
77/143/CEE  del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative al controllo tecnico dei
veicoli  a  motore e dei loro rimorchi, che stabilisce quali siano le
categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
88/449/CEE   del  26  luglio  1988,  che  modifica  la  direttiva  n.
77/143/CEE  sopra  citata  introducendo  la  revisione  periodica dei
veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati normalmente al
trasporto  di  cose  su strada, con una massa massima autorizzata non
superiore  a  3500  Kg,  eccetto  i  trattori e le macchine agricole,
nonche'  sostituendo  l'elenco  degli  elementi  soggetti a controllo
tecnico;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
91/225/CEE del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE
sopra  citata  stabilendo  l'adozione,  da  parte del Consiglio delle
Comunita'  europee,  su  proposta  della Commissione, delle direttive
particolari  necessarie  a  definire  le  norme  ed  i  metodi minimi
concernenti  il  controllo  degli  elementi elencati nell'allegato II
alla  direttiva  77/143/CEE sopra citata, nonche' l'istituzione di un
comitato  per  l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui
controlli   tecnici   dei   veicoli,  incaricato  di  formulare  alla
Commissione  il  proprio parere sui progetti delle misure da adottare
da parte della Commissione stessa;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
91/328/CEE   del  21  giugno  1991,  che  modifica  la  direttiva  n.
77/143/CEE sopra citata istituendo la revisione periodica dei veicoli
a  motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
92/54/CEE  del 22 giugno 1992 che modifica la direttiva n. 77/143/CEE
sopra  citata  stabilendo  che  il controllo tecnico dei veicoli deve
essere  finalizzato  ad un accertamento, in base a criteri obiettivi,
che  ogni  veicolo,  all'atto dell'ispezione e caricato su strada nei
limiti  della  propria  massa  massima  ammissibile,  e'  in grado di
circolare  in  condizioni  di sicurezza ed affidabilita' e che devono
essere  considerati  conformi  a  tutti  i  veicoli  in  possesso dei
requisiti  tecnici  fissati  dalla direttiva 71/320/CEE del Consiglio
del 26 luglio 1971;
  Vista  la  direttiva 94/23/CE della Commissione dell'8 giugno 1994,
che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata definendo valori
minimi  di  efficienza  dei  dispositivi  di  frenatura  in  modo  da
garantire,   per  quanto  possibile,  la  sicurezza  dei  veicoli  in
circolazione  relativamente all'efficienza di detti dispositivi o, in
alternativa,  fissando  valori  di  riferimento  relativi  alla forza
frenante in diverse condizioni di carico;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 maggio 1995 n. 270, recante norme
sulla  revisione  generale  periodica  dei  veicoli  a  motore e loro
rimorchi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 05791 del 13 dicembre 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  revisione  generale  ed annuale e' disposta per le seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b)  autoveicoli  isolati  destinati al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg;
    c)  rimorchi  e  semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3500 Kg;
    d)  autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente;
    e)  autoambulanze  con esclusione di quei veicoli che siano stati
immatricolati  per  la  prima  volta  nell'anno solare in cui ricorre
l'obbligo della revisione, nonche' di quelli che nel medesimo periodo
siano  stati  sottoposti  a  visita  e  prova  per l'accertamento dei
requisiti  di  idoneita'  alla circolazione ai sensi dell'articolo 75
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. E' disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al
trasporto  di  merci  o  ad  uso speciale, aventi massa complessiva a
pieno  carico  non  superiore  a  3500  kg, nonche' dei quadricicli a
motore,  a  partire  dal  quarto  anno  seguente  a  quello  di prima
immatricolazione,  e quindi successivamente ogni due anni, sempreche'
i  veicoli  in questione non siano stati gia' sottoposti nell'anno in
cui   ricorre   l'obbligo  della  revisione  a  visita  e  prova  per
l'accertamento  dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3.  Con  successivo  decreto sara' stabilita la data di decorrenza,
comunque  non  posteriore al 1 gennaio 1998, della revisione generale
delle  autovetture  nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo
di  persone  e cose. Detta revisione avra' luogo a partire dal quarto
anno   seguente   a   quello  di  prima  immatricolazione,  e  quindi
successivamente  ogni due anni, sempreche' i veicoli in questione non
siano  stati gia' sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della
revisione  a  visita  e  prova  per  l'accertamento  dei requisiti di
idoneita'  alla  circolazione,  ai sensi dell'articolo 75 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
          285, e' riportato in nota all'art. 4.
             - La direttiva 77/143/CEE, concernente il ravvicinamento
          delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo
          tecnico dei veicoli  a  motore  e  dei  rimorchi  e'  stata
          pubblicata   nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
          europee n. L 47 del 18 febbraio 1977.
             - La direttiva 88/449/CEE di  modifica  della  direttiva
          77/143/CEE,  e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
          delle Comunita' europee n. L  222  del  12  agosto  1988  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 85 del 3 novembre l988, 2a serie speciale.
             - La direttiva 91/225/CEE di  modifica  della  direttiva
          77/l43/CEE,  e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
          delle Comunita' europee n. L  103  del  23  aprile  1991  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 41 del 30 maggio 1991, 2a serie speciale.
             - La direttiva 91/328/CEE di  modifica  della  direttiva
          77/143/CEE,  e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
          delle Comunita' europee n.  L  178  del  6  luglio  1991  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 62 del 12 agosto 1991, 2a serie speciale.
             - La direttiva 92/54/CEE del Consiglio,  del  22  giugno
          1992,  che  modifica, la direttiva 77/143/CEE del Consiglio
          e'  stata  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"   delle
          Comunita'   europee   n.   L  225  del  10  agosto  1992  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 79 dell'8 ottobre 1992, 2a serie speciale.
             - La direttiva 94/23/CE della Commissione, dell'8 giugno
          1994,  che modifica, al fine di fissare le norme minime per
          il controllo dei dispositivi di frenatura dei  veicoli,  la
          direttiva  77/143/CEE  del  Consiglio  e'  stata pubblicata
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 147
          del 14 giugno 1994 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana n. 69 del 12 settembre 1994, 2a
          serie speciale.
             - Il D.M. 5 maggio 1995, n.  270,  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
          del 6 luglio 1995.
             - Il  comma  3  del'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la  legge espressamene
          conferisca tale potete. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri  possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  75 del D.Lgs. n. 285/1992 e' il
          seguente:
             "Art. 75 (Accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
          circolazione   e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,  i
          motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e  i  rimorchi,
          per   essere   ammessi  alla  circolazione,  sono  soggetti
          all'accertamento dei dati di identificazione e  della  loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche costruttive  e  funzionali  previste  dalle
          norme  del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
          un  normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario   di
          cilindrata  fino  a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
          solo motore.
             2. L'accertamento di cui al comma 1  ha  luogo  mediante
          visita  e  prova  da  parte  dei  competenti  uffici  della
          Direzione generale della M.C.T.C. con  modalita'  stabilite
          con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti.  Con lo stesso
          decreto e' indicata  la  documentazione  che  l'interessato
          deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
             3.  I  veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
          entita'  tecniche,  prodotti  in   serie,   sono   soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
          prototipo,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto  e'  indicata
          la  documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
          della domanda di omologazione.
             4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio  di
          noleggio  con  conducente  per  trasporto di persone di cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio di linea per trasporto di persone di cui  all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
             5.    Fatti    salvi    gli    accordi   internazionali,
          l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno  Stato
          estero,  puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
          reciprocita'.
             6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
          privi  di  carrozzeria.  Il  successivo  accertamento   sul
          veicolo  carrozzato  ha luogo con le modalita' previste nel
          comma 2.
             7.   Sono   fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente".