IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata introducendo la revisione periodica dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, eccetto i trattori e le macchine agricole, nonche' sostituendo l'elenco degli elementi soggetti a controllo tecnico; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/225/CEE del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata stabilendo l'adozione, da parte del Consiglio delle Comunita' europee, su proposta della Commissione, delle direttive particolari necessarie a definire le norme ed i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi elencati nell'allegato II alla direttiva 77/143/CEE sopra citata, nonche' l'istituzione di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui controlli tecnici dei veicoli, incaricato di formulare alla Commissione il proprio parere sui progetti delle misure da adottare da parte della Commissione stessa; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/328/CEE del 21 giugno 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata istituendo la revisione periodica dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/54/CEE del 22 giugno 1992 che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata stabilendo che il controllo tecnico dei veicoli deve essere finalizzato ad un accertamento, in base a criteri obiettivi, che ogni veicolo, all'atto dell'ispezione e caricato su strada nei limiti della propria massa massima ammissibile, e' in grado di circolare in condizioni di sicurezza ed affidabilita' e che devono essere considerati conformi a tutti i veicoli in possesso dei requisiti tecnici fissati dalla direttiva 71/320/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971; Vista la direttiva 94/23/CE della Commissione dell'8 giugno 1994, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata definendo valori minimi di efficienza dei dispositivi di frenatura in modo da garantire, per quanto possibile, la sicurezza dei veicoli in circolazione relativamente all'efficienza di detti dispositivi o, in alternativa, fissando valori di riferimento relativi alla forza frenante in diverse condizioni di carico; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1995 n. 270, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 05791 del 13 dicembre 1996); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La revisione generale ed annuale e' disposta per le seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg; c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in cui ricorre l'obbligo della revisione, nonche' di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. E' disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di merci o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, nonche' dei quadricicli a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni, sempreche' i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Con successivo decreto sara' stabilita la data di decorrenza, comunque non posteriore al 1 gennaio 1998, della revisione generale delle autovetture nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Detta revisione avra' luogo a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni, sempreche' i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e' riportato in nota all'art. 4. - La direttiva 77/143/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei rimorchi e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 47 del 18 febbraio 1977. - La direttiva 88/449/CEE di modifica della direttiva 77/143/CEE, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 222 del 12 agosto 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 3 novembre l988, 2a serie speciale. - La direttiva 91/225/CEE di modifica della direttiva 77/l43/CEE, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 103 del 23 aprile 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 30 maggio 1991, 2a serie speciale. - La direttiva 91/328/CEE di modifica della direttiva 77/143/CEE, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 178 del 6 luglio 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 12 agosto 1991, 2a serie speciale. - La direttiva 92/54/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica, la direttiva 77/143/CEE del Consiglio e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 225 del 10 agosto 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 dell'8 ottobre 1992, 2a serie speciale. - La direttiva 94/23/CE della Commissione, dell'8 giugno 1994, che modifica, al fine di fissare le norme minime per il controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli, la direttiva 77/143/CEE del Consiglio e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 147 del 14 giugno 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 12 settembre 1994, 2a serie speciale. - Il D.M. 5 maggio 1995, n. 270, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 1995. - Il comma 3 del'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamene conferisca tale potete. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992 e' il seguente: "Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al solo motore. 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2. 5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocita'. 6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nel comma 2. 7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente".