Art. 3. 1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni hanno inizio con il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario: a) entro il 31 marzo, per i veicoli aventi targa di immatricolazioneil cui ultimo carattere della serie numerica e' 1, 2 o 3; b) entro il 30 giugno, per i veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica e' 4, 5 o 6; c) entro il 30 settembre, per i veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica e' 7, 8 o 9; d) entro il 31 ottobre, per i veicoli aventi targa di immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica e' 0, cosi' come indicato anche nella allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazioneai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui e' avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti al comma 1 del presente articolo in base alla precedente targa d'immatricolazione.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 95 e 102 del D.Lgs. n. 285/1992 e' il seguente: "Art. 95 (Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione). - 1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di novanta giorni. 2. L'estratto della carta di circolazione puo' essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalita' previste all'art. 92. 3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. 4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di trenta giorni. 5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. 6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila". "Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa). - 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. 2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione del denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano stale rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche' i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. 4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo. 6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila".