Art. 3.
  1.  Ogni  anno,  le operazioni inerenti alle revisioni hanno inizio
con  il  2  gennaio  e  devono  essere effettuate secondo il seguente
calendario:
    a)   entro   il   31   marzo,  per  i  veicoli  aventi  targa  di
immatricolazioneil  cui ultimo carattere della serie numerica e' 1, 2
o 3;
    b)   entro   il   30  giugno,  per  i  veicoli  aventi  targa  di
immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica e' 4, 5
o 6;
    c)  entro  il  30  settembre,  per  i  veicoli  aventi  targa  di
immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica e' 7, 8
o 9;
    d)   entro   il  31  ottobre,  per  i  veicoli  aventi  targa  di
immatricolazione  il  cui ultimo carattere della serie numerica e' 0,
cosi'  come  indicato  anche  nella  allegata  tabella 1 che fa parte
integrante del presente regolamento.
  2.   Per   i   veicoli   che   siano  stati  sottoposti  a  rinnovo
dell'immatricolazioneai  sensi  degli  articoli  95 e 102 del decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo
della  revisione  nel  corso  dell'anno in cui e' avvenuto il rinnovo
stesso,  le  operazioni  di  revisione  devono  essere effettuate nei
termini  previsti  al  comma  1  del  presente  articolo in base alla
precedente targa d'immatricolazione.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo  degli  articoli  95  e  102  del  D.Lgs.  n.
          285/1992 e' il seguente:
             "Art.  95 (Carta provvisoria di circolazione ed estratto
          della carta di circolazione).  -  1.  Qualora  il  rilascio
          della    carta   di   circolazione   non   possa   avvenire
          contestualmente al rilascio della  targa,  l'ufficio  della
          Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   all'atto   della
          immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria
          di circolazione della validita' massima di novanta giorni.
             2. L'estratto della carta di  circolazione  puo'  essere
          rilasciato  dall'ufficio  dalla  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., con le modalita' previste all'art. 92.
             3. In caso di  smarrimento,  sottrazione  o  distruzione
          della  carta  di  circolazione  l'intestatario  deve, entro
          quarantotto ore dalla constatazione,  farne  denuncia  agli
          organi  di  polizia  che  ne prendono formalmente atto e ne
          rilasciano ricevuta.
             4. L'ufficio della Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
          previa  presentazione  della ricevuta e della dichiarazione
          di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle  forme
          di  cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971,
          n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della
          validita' massima di trenta giorni.
             5. Trascorsi trenta  giorni  dalla  presentazione  della
          denuncia   di  cui  al  comma  3  senza  che  la  carta  di
          circolazione  sia  stata  rinvenuta,  l'intestatario   deve
          richiedere una nuova immatricolazione.
             6.  Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta provvisoria  di  circolazione  e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma      da      lire      centottomila      a       lire
          quattrocentotrentaduemila.  Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
          del veicolo fino al rilascio della carta  di  circolazione,
          secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.
             7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della
          carta   di   circolazione   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          trentaduemila a lire centoventottomila".
             "Art. 102 (Smarrimento,  sottrazione,  deterioramento  e
          distruzione  di  targa).  -  1.  In  caso  di  smarrimento,
          sottrazione o  distruzione  di  una  delle  targhe  di  cui
          all'art.   100,  l'intestatario  della  carta  deve,  entro
          quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che
          ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
             2. Trascorsi quindici  giorni  dalla  presentazione  del
          denuncia  di  smarrimento  o  sottrazione anche di una sola
          delle targhe,  senza  che  queste  siano  stale  rinvenute,
          l'intestatario  deve  richiedere  alla  Direzione  generale
          della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo,  con
          le procedure indicate dall'art. 93.
             3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita la
          circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a
          cura  dell'intestatario,  di  un  pannello  a  fondo bianco
          riportante le indicazioni contenute nella targa originaria;
          la posizione  e  la  dimensione  del  pannello,  nonche'  i
          caratteri  di  iscrizione  devono  essere  corrispondenti a
          quelli della targa originaria.
             4. I dati  di  immatricolazione  indicati  nelle  targhe
          devono  essere  sempre leggibili. Quando per deterioramento
          tali dati non siano piu'  leggibili,  l'intestatario  della
          carta   di   circolazione   deve   richiedere   all'ufficio
          competente della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  una
          nuova   immatricolazione  del  veicolo,  con  le  procedure
          indicate nell'art. 93.
             5. Nei casi di distruzione di una delle  targhe  di  cui
          all'art.    100,  comma  1,  l'intestatario  della carta di
          circolazione sulla base della ricevuta di cui  al  comma  1
          deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
             6.  L'intestatario  della  carta  di circolazione che in
          caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una
          sola delle targhe di immatricolazione  o  della  targa  per
          veicoli   in   circolazione  di  prova  non  provvede  agli
          adempimenti di cui  al  comma  1,  ovvero  circola  con  il
          pannello  di  cui  al  comma  3  senza aver provveduto agli
          adempimenti di cui  ai  commi  1  e  2,  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
             7.  Chiunque  circola  con  targa  non   chiaramente   e
          integralmente   leggibile   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila".