Art. 4.
  1.  Per  tutti  i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai
sensi  dell'articolo  80  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le
rispettive   scadenze,   saranno   applicate   le  sanzioni  previste
dall'articolo 80 sopra citato.
  2.  Qualora  la  visita  di revisione abbia avuto esito sfavorevole
senza  che  il veicolo sia stato per cio' escluso dalla circolazione,
il veicolo stesso puo' continuare a circolare anche oltre la scadenza
prevista  nella  tabella 1 dell'allegato I, ma in ogni caso non oltre
un  mese  dalla  data  di  annotazione  sulla  carta  di circolazione
dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.
  Sulla  carta  di  circolazione  viene  apposto il timbro "REVISIONE
RIPETERE  - Da ripresentare a nuova visita entro un mese" consentendo
cosi'  al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che
si  sia  provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma
restando  l'applicazione  delle  sanzioni  di  legge  per l'eventuale
riscontrata  mancanza,  inefficienza  o  deficienza  dei  dispositivi
prescritti.
  3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali
da  compromettere  la sicurezza della circolazione, oppure siano tali
da  determinare  inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di
circolazione  deve  essere  apposto  il  timbro "REVISIONE RIPETERE -
Veicolo  sospeso  dalla  circolazione  fino  a nuova visita con esito
favorevole.  Puo'  circolare  solo  per essere condotto in officina".
Tale  timbro  vale  quale  foglio  di via per recarsi in officina nel
corso  della  giornata  stessa  in  cui  il  timbro e' stato apposto,
nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
  4.  Nel  caso  in cui, avanzata la domanda di revisione prima della
scadenza  dei  termini  fissata all'articolo 3, l'ufficio provinciale
della  motorizzazione  civile,  registrata  la domanda, per opportune
necessita'  operative  prenoti  la  visita  e  prova annotando, sulla
domanda  in  questione,  una  data  di  presentazione del veicolo che
risulti  posteriore  a  quella di scadenza del termine prescritto, il
veicolo stesso puo' continuare a circolare fino alla suddetta data di
presentazione  a  visita  e  prova,  senza che siano, in questo caso,
applicabili   le   sanzioni   di  cui  all'articolo  80  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Tale  agevolazione  non  e'
consentita  qualora  la  carta  di  circolazione  sia stata revocata,
sospesa  o  ritirata,  con  provvedimento  ancora operante. Eventuali
prenotazioni,   avanzate   dopo   la  scadenza  dei  termini  fissati
all'articolo  3, potranno essere annotate sulla domanda di revisione;
esse   comunque   saranno   inefficaci  ai  fini  del  consenso  alla
circolazione,  consentendo  soltanto che il veicolo sia condotto alla
visita  di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti
prenotata,   con  le  ulteriori  limitazioni  eventualmente  disposte
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  80 del D.Lgs. n. 285/1992 e' il
          seguente:
             "Art.  80  (Revisioni).  -  1.  Ministro  dei  trasporti
          stabilisce,  con  propri  decreti,  i criteri, i tempi e le
          modalita' per l'effettuazione della  revisione  generale  o
          parziale  delle  categorie  di  veicoli a motore e dei loro
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
          silenziosita'   e   che  i  veicoli  stessi  non  producano
          emanazioni inquinanti superiori ai  limiti  prescritti;  le
          revisioni,  salvo  quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
          sono effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  Nel  regolamento sono
          stabiliti gli elementi su cui  deve  essere  effettuato  il
          controllo   tecnico   dei   dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
             2. Le prescrizioni  contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione  del  comma  1  sono  mantenute in armonia con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
             3.  Per  le  autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
             4. Per i veicoli destinati al trasporto di  persone  con
          numero  di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno  in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
          6.
             5. Gli uffici della Direzione generale  della  M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione degli organi di polizia stradale di
          cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi  sulla  persistenza
          dei  requisiti  di  sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento
          prescritti,  possono  ordinare  in  qualsiasi  momento   la
          revisione di singoli veicoli.
             6.  I  decreti  contenenti  la  disciplina relativa alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed   atmosferico   sono   emanati   sentito   il  Ministero
          dell'ambiente.
             7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli  a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei   quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni  di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi,  sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
          della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
          provvedimento di revisione singola.
             8.  Il  Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione a particolari e contingenti situazioni  operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche dei veicoli a  motore  capaci  di  contenere  al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa complessiva a pieno carico fino a  3,5  t,  puo'  per
          singole  province  individuate con proprio decreto affidare
          in  concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni   ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'  nel  campo  della   meccanica   e   motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo in prevalenza attivita' di commercio di  veicoli,
          esercitino    altresi',   con   carattere   strumentale   o
          accessorio, l'attivita' di  autoriparazione.  Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita'  di  autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
             9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8  devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il periodo della concessione.  Il  Ministro  dei  trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.
             10. Il Ministero  dei  trasporti  -  Direzione  generale
          della M.C.T.C.  effettua periodici controlli sulle officine
          delle  imprese  di  cui  al  comma  8  e controlli, anche a
          campione, sui veicoli  sottoposti  a  revisione  presso  le
          medesime.   I  controlli  periodici  sulle  officine  delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di cui all'art. 19, commi 1, 2,  3,  e  4,  della  legge  1
          dicembre  1986,  n.    870,  da  personale  della Direzione
          generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad  indirizzo
          tecnico  ed  inquadrato  in qualifiche funzionali e profili
          professionali  corrispondenti  alle  qualifiche  della   ex
          carriera  direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
          relativi importi a carico delle  officine  dovranno  essere
          versati  in conto corrente postale ed affluire alle entrate
          dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del  Ministero
          dei  trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro.
             11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti
          che l'impresa non sia piu'  in  possesso  delle  necessarie
          attrezzature,   oppure   che   le   revisioni  siano  state
          effettuate in difformita' dalle  prescrizioni  vigenti,  le
          concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
             12.  Il  Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
          concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le  tariffe
          per  le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla Direzione
          generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma  8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero   dei   trasporti   -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
             13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e  con
          le  modalita'  che  saranno  stabilite con disposizioni del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di  circolazione,   la   certificazione   della   revisione
          effettuata  con  indicazione  delle operazioni di controllo
          eseguite e degli interventi prescritti effettuati,  nonche'
          l'attestazione   del   pagamento  della  tariffa  da  parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di circolazione cui si dovra' procedere entro e  non  oltre
          sessanta   giorni   dal  ricevimento  della  carta  stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a disposizione presso gli uffici della  Direzione  generale
          della  M.C.T.C.  per il ritiro da parte delle officine, che
          provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla  avvenuta
          annotazione  sulla  carta di circolazione la certificazione
          dell'impresa che ha effettuato la revisione  sostituisce  a
          tutti gli effetti la carta di circolazione.
             14.  Chiunque  circola  con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.Tale
          sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione  omessa  per
          piu'  di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
          disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli  con
          un  veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito
          della revisione. Da tali violazioni  discende  la  sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.
             15.  Le  imprese  di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          provinciali  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. il
          mancato rispetto dei termini e  delle  modalita'  stabiliti
          dal  Ministro  dei  trasporti  ai  sensi del comma 13, sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma    da    lire    cinquecentoquarantamila    a    lire
          duemilionicentosessantamila.  Se  nell'arco  di  due   anni
          decorrenti  dalla  prima  vengono accertate tre violazioni,
          l'ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
          M.C.T.C. revoca la concessione.
             16.  L'accertamento  della falsita' della certificazione
          di revisione comporta la cancellazione dal registro di  cui
          al comma 8.
             17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione
          di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila
          a  lire  duemilionicentosessantamila.  Da  tale  violazione
          discende  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro
          della carta di circolazione, secondo le norme del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI".