ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti (qui di seguito denominati collettivamente Parti Contraenti o individualmente Parte Contraente), Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e favoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo ovvero da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, quali ipoteche, vincoli, pegni, usufrutto e diritti simili; b) titoli azionari ed obbligazionari di Societa' o diritti o interessi di altro tipo in tali Societa', prestiti e titoli emessi da un Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica, nonche' profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti; c) diritti su valori monetari o su prestazioni aventi un valore economico connessi ad investimenti; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti, comprese quelli di ricerca per estrazione e sfruttamento di risorse naturali. Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro classificazione come investimenti a condizione che tale modifica non sia contraria al riconoscimento, se avvenuto, concesso in relazione ai beni originariamente investiti. 2. Per "investitore", si intende il governo di una Parte Contraente ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, come imprese pubbliche o private, societa' a responsabilita' limitata, associazioni di affari, autorita', partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti, agenzie, fondi di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o altre entita' simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno; e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al di fuori della giurisdizione di una Parte Contraente quale persona giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra le sue nazionali o persona giuridica costituita all'interno della sua giurisdizione abbia un interesse predominante. 5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o commissioni e pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti. 6. Per "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Il termine "attivita' connesse" comprende l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di persone giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula, l'esecuzione ed l'imposizione coattiva dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale; l'assunzione di prestiti, l'acquisto e l'emissione di azioni di partecipazione e l'acquisto di valuta estera per importazioni. 8. Con il termine "valuta liberamente utilizzabile" si intende qualsiasi valuta che sia ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti sui principali mercati di cambio.