(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
               ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo  degli  Emirati
Arabi  Uniti  (qui  di  seguito  denominati   collettivamente   Parti
Contraenti o individualmente Parte Contraente), 
Desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi, ed  in  particolare  per  gli
investimenti da parte di investitori  di  una  Parte  Contraente  nel
territorio dell'altra Parte Contraente e, 
Riconoscendo che la promozione e  la  reciproca  protezione  di  tali
investimenti, in base agli Accordi internazionali,  contribuiranno  a
stimolare iniziative imprenditoriali  e  favoriranno  la  prosperita'
delle due Parti Contraenti, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo
ovvero da persone fisiche o giuridiche di una  Parte  Contraente  nel
territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai  regolamenti  ed
alle prassi amministrative di quest'ultima. 
Senza pregiudicare tale contesto di carattere  generale,  il  termine
"investimento" indica: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di  proprieta'
in rem, quali ipoteche, vincoli, pegni, usufrutto e diritti simili; 
b)  titoli  azionari  ed  obbligazionari  di  Societa'  o  diritti  o
interessi di altro tipo in tali Societa', prestiti e titoli emessi da
un Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica,  nonche'
profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti; 
c) diritti su valori monetari  o  su  prestazioni  aventi  un  valore
economico connessi ad investimenti; 
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali
ed  altri  diritti  di  proprieta'  industriale,  know-how,   segreti
commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; 
e) ogni diritto di natura  finanziaria  conferito  per  legge  o  per
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita' alle disposizioni vigenti, comprese quelli di ricerca per
estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 
Qualsiasi modifica della forma in  cui  i  beni  sono  investiti  non
influisce sulla loro classificazione come investimenti  a  condizione
che tale modifica non sia contraria al riconoscimento,  se  avvenuto,
concesso in relazione ai beni originariamente investiti. 
2. Per "investitore", si intende il governo di una  Parte  Contraente
ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una  Parte  Contraente
che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna  delle
due  Parti  Contraenti,  qualsiasi  persona  fisica  che   abbia   la
cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento. 
4. Per "persona giuridica" si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
delle  due  Parti  Contraenti,  qualsiasi   entita'   costituita   in
conformita' alle leggi dello Stato e  da  questo  riconosciuta  quale
persona giuridica, come  imprese  pubbliche  o  private,  societa'  a
responsabilita'  limitata,   associazioni   di   affari,   autorita',
partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti,  agenzie,  fondi
di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o  altre  entita'
simili,  indipendentemente  dal  fatto  che  la  responsabilita'  sia
limitata o meno; e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al  di
fuori della giurisdizione  di  una  Parte  Contraente  quale  persona
giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra  le
sue nazionali o persona giuridica costituita  all'interno  della  sua
giurisdizione abbia un interesse predominante. 
5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da  un  investimento,
ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o
interessi, utili da capitale, dividendi, royalties  o  commissioni  e
pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti. 
6. Per "territorio" si intende, oltre alle  zone  racchiuse  entro  i
confini terrestri,  le  zone  marittime.  Queste  ultime  comprendono
altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti
esercitano la loro  sovranita',  o  esercitano,  secondo  il  diritto
internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 
7. Il termine "attivita'  connesse"  comprende  l'organizzazione,  il
controllo, la gestione, il mantenimento  e  la  cessione  di  persone
giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche  ed  altre  strutture
per  la  gestione  degli  affari;   la   stipula,   l'esecuzione   ed
l'imposizione  coattiva  dei  contratti;  l'acquisizione,  l'uso,  la
protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi
i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale; l'assunzione di
prestiti, l'acquisto e l'emissione  di  azioni  di  partecipazione  e
l'acquisto di valuta estera per importazioni. 
8. Con  il  termine  "valuta  liberamente  utilizzabile"  si  intende
qualsiasi  valuta  che  sia  ampiamente  utilizzata  per   effettuare
pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti
sui principali mercati di cambio.