(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                   Applicazione agli investimenti 
Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel
territorio  di  una  delle  due  Parti  Contraenti   da   investitori
dell'altra Parte Contraente prima o  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme  ed  ai
regolamenti vigenti.