(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                         Durata e cessazione 
1. Il presente Accordo rimarra' in  vigore  per  dieci  (10)  anni  e
restera' in vigore per un ulteriore periodo o ulteriori periodi di 10
anni,  salvo  che  una  delle  due  Parti  Contraenti  non  notifichi
all'altra per iscritto l'intenzione di porre termine  all'Accordo  un
anno prima della scadenza del periodo iniziale o di  ciascun  periodo
successivo. La denuncia diventera'  effettiva  un  anno  dopo  essere
stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. 
2. Per gli investimenti effettuati prima della data  in  cui  diviene
effettiva la denuncia  dell'Accordo,  le  disposizioni  del  presente
Accordo rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a  partire
dalla data di termine del presente Accordo. 
IN FEDE DI CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha  'Ban
1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed  araba,  tutte
facenti egualmente fede. 
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. 
    

       PER IL GOVERNO                        PER IL GOVERNO DEGLI
  DELLA REPUBBLICA ITALIANA                  EMIRATI ARABI UNITI
      GIOVANNI FERRERO                       AHMED HUMID AL TAYER
   AMBASCIATORE D'ITALIA                   MINISTRO DI STATO PER LE
                                            FINANZE E INDUSTRIA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico