ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformita' alle loro leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attivita' connesse. 2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformita' al diritto internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento, la cessazione, la liquidazione o la cessione degli investimenti o dei diritti relativi agli investimenti ed alle attivita' connesse, effettuate nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti o ostacolati da provvedimenti arbitrari, irragionevoli o discriminatori. 4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le misure e le disposizioni di legge necessarie per la concessione di adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. (ii) Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno autorizzati a rivolgersi alle competenti autorita' del Paese ospite al fine di ottenere le adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione ed il Paese ospite dovra' fornire loro assistenza, consensi, approvazioni, licenze ed autorizzazioni in misura ed a condizioni che saranno di volta in volta determinate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite. 5. Con riferimento alle proprie politiche fiscali, ciascuna Parte Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di accordare un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. 6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia di opportunita' di investimento nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente nei vari settori dell'economia per determinare ove gli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra possano essere piu' vantaggiosi nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti. 7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la formazione e la creazione degli appropriati enti giuridici congiunti fra investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire progetti di investimento nei diversi settori economici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite. 8. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno essere autorizzati ad impiegare personale direttivo di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' e nella misura permessa dalla legge del Paese ospite. Le Parti Contraenti dovranno mettere a disposizione tutte le necessarie facilitazioni, ivi compresi l'emissione di visti e permessi di soggiorno per detto personale direttivo e le loro famiglie in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti. 9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le prassi amministrative e rendera' disponibili le informazioni concernenti le prassi e procedure amministrative che attengono o hanno effetto sugli investimenti.