(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
             Promozione e protezione degli investimenti 
1. Le due Parti  Contraenti  incoraggeranno  e  creeranno  condizioni
favorevoli  per  gli  investitori  dell'altra  Parte  Contraente  per
l'effettuazione   di   investimenti   nel   proprio   territorio   e,
nell'esercizio dei poteri loro conferiti  in  conformita'  alle  loro
leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti
investimenti ed attivita' connesse. 
2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di
piena   protezione   e   sicurezza,   in   conformita'   al   diritto
internazionale. 
3. Ciascuna Parte Contraente dovra'  garantire  in  ogni  momento  un
trattamento  giusto  ed  equo  agli  investimenti  effettuati   dagli
investitori dell'altra Parte Contraente.  Ciascuna  Parte  Contraente
fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione,
il godimento, la cessazione, la  liquidazione  o  la  cessione  degli
investimenti  o  dei  diritti  relativi  agli  investimenti  ed  alle
attivita' connesse, effettuate  nel  suo  territorio  da  investitori
dell'altra Parte Contraente, non vengano  in  alcun  modo  colpiti  o
ostacolati    da    provvedimenti    arbitrari,    irragionevoli    o
discriminatori. 
4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le
misure e le disposizioni di legge necessarie per  la  concessione  di
adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione  degli
investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. 
(ii) Gli investitori di ciascuna delle due Parti  Contraenti  saranno
autorizzati a rivolgersi alle competenti autorita' del  Paese  ospite
al fine di ottenere le adeguate  facilitazioni,  incentivi  ed  altre
forme  di  promozione  ed  il  Paese  ospite  dovra'   fornire   loro
assistenza, consensi,  approvazioni,  licenze  ed  autorizzazioni  in
misura ed a condizioni che saranno di volta in volta  determinate  in
conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite. 
5. Con riferimento alle proprie  politiche  fiscali,  ciascuna  Parte
Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di  accordare  un  trattamento
giusto  ed  equo  agli  investimenti  effettuati  dagli   investitori
dell'altra Parte Contraente. 
6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia
di opportunita' di investimento nell'ambito del territorio dell'altra
Parte Contraente nei vari settori dell'economia per  determinare  ove
gli investimenti di una Parte Contraente  nel  territorio  dell'altra
possano essere piu' vantaggiosi nell'interesse di entrambe  le  Parti
Contraenti. 
7. Al fine di raggiungere gli  obiettivi  del  presente  Accordo,  le
Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la  formazione  e
la  creazione  degli  appropriati  enti   giuridici   congiunti   fra
investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire
progetti di investimento nei diversi settori economici in conformita'
alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite. 
8. Gli investitori di ciascuna delle due  Parti  Contraenti  dovranno
essere autorizzati ad impiegare personale direttivo di loro  fiducia,
indipendentemente dalla nazionalita' e nella  misura  permessa  dalla
legge del Paese  ospite.  Le  Parti  Contraenti  dovranno  mettere  a
disposizione  tutte  le  necessarie   facilitazioni,   ivi   compresi
l'emissione di visti e permessi  di  soggiorno  per  detto  personale
direttivo  e  le  loro  famiglie  in  conformita'  alle   leggi,   ai
regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti. 
9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche  tutte  le  leggi,  i
regolamenti, le  prassi  amministrative  e  rendera'  disponibili  le
informazioni concernenti le prassi  e  procedure  amministrative  che
attengono o hanno effetto sugli investimenti.