(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                Clausola della nazione piu' favorita 
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli
investimenti  ed  ai  relativi  redditi  delle  persone   fisiche   o
giuridiche  dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento  non  meno
favorevole di  quello  piu'  favorevole  fra  quelli  riservati  agli
investimenti e relativi  redditi  delle  proprie  persone  fisiche  o
giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi. 
2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli
investori  dell'altra  Parte  Contraente,  in  materia  di  gestione,
mantenimento,  uso,  godimento,  acquisizione  o  cessione  dei  loro
investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento
non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai
loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.