(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                              Eccezione 
Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di  un
trattamento  non  meno  favorevole  di  quello  concesso  ai   propri
investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non  dovranno  essere
interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente  ad  estendere
agli  investitori  dell'altra  Parte  Contraente  il   beneficio   di
qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da: 
1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche  o  aree  di
libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione  monetaria  o
accordi internazionali analoghi, o altre forme di accordi regionali o
sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due 
Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero 
2)  adozione  di  un  accordo  volto  a  portare  alla  formazione  o
all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di 
tempo; ovvero 
3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o  altre  intese
relative in tutto o in  parte  alla  tassazione  o  ai  movimenti  di
capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla 
tassazione; ovvero 
4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato  relativo  al
commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.