(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                  Risarcimento per danni o perdite 
1.  Qualora  gli  investitori  di  una  delle  due  Parti  Contraenti
subiscano perdite o danni negli investimenti da essi  effettuati  nel
territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo
di conflitti  armati,  rivoluzioni,  stati  di  emergenza  nazionale,
rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte
Contraente nella quale e'  stato  effettuato  l'investimento  colpito
dovra' accordare a detti investitori,  in  materia  di  restituzioni,
indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un  trattamento  non
meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi
investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo. 
2. Fatto salvo quanto al  paragrafo  1  del  presente  Articolo,  gli
investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi
di  cui  a  detto  paragrafo  abbiano  subito  danni  o  perdite  nel
territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da: 
(a) sequestro dei loro  investimenti  o  proprieta'  da  parte  delle
autorita'; 
(b) distruzione dei loro investimenti o  proprieta'  da  parte  delle
autorita'  non  causato  da  combattimento  o  non  richiesto   dalla
necessita' della situazione, si vedranno accordare  un  sollecito  ed
adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante  il  periodo
del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'.  I
relativi  pagamenti  verranno  effettuati   in   valuta   liberamente
utilizzabile  e  saranno  liberamente  trasferibili  senza   indebito
ritardo.