ARTICOLO 5 Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo. 2. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da: (a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita'; (b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione, si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.