(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
1. Gli investimenti degli investitori di  ciascuna  delle  due  Parti
Contraenti o delle loro persone  fisiche  o  giuridiche  non  saranno
soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare
permanentemente o temporaneamente i connessi diritti  di  proprieta',
possesso, controllo o  godimento,  salvo  i  casi  in  cui  cio'  sia
specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di  un
tribunale competente emanata in conformita' alle leggi in vigore. 
2. Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle
due  Parti  Contraenti  non  saranno  direttamente  o  indirettamente
nazionalizzati, espropriati, congelati o sottoposti a  misure  aventi
effetti  equivalenti  alla  nazionalizzazione  o  all'esproprio   nel
territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di
tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento  o
l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo. 
Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in
cui l'esproprio: 
(a) sia compiuto ai fini pubblici o interesse nazionale; 
(b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni  e  procedure
di legge e non sia discriminatoria; 
(c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o
espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le  persone
fisiche o giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio; 
(d) sia effettuato in conformita' e regolamenti e sentenze emesse  da
corti o tribunali competenti; 
(e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o
giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio
sia stato effettuato in conformita' ai  principi  della  legislazione
nazionale; 
(f) l'investitore abbia diritto di  contestare  l'esproprio  o  altre
misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte  Contraente
che ha adottato dette misure; 
(g)  sia  accompagnato  da   un   immediato,   pieno   ed   effettivo
risarcimento. 
3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla  base  dell'effettivo
valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del  momento
in cui la decisione di nazionalizzazione o  di  esproprio  sia  stata
annunciata o resa pubblica e  sara'  determinato  in  conformita'  ai
principi accettati di valutazione che portano al  valore  di  mercato
secondo   i   parametri   di   valutazione   accettati   a    livello
internazionale. Qualora detto valore  di  mercato  non  possa  essere
prontamente accertato, il risarcimento verra' calcolato  in  base  al
valore che esemplifica le  attivita'  dell'azienda.  Il  risarcimento
dovra' comprendere  un  interesse  calcolato  sulla  base  del  LIBOR
semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio  alla
data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un  accordo
tra l'investitore e la Parte Contraente che  ha  la  responsabilita',
l'ammontare di detto compenso verra' calcolato secondo  le  procedure
di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente
Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso  sara'  corrisposto
con  sollecitudine  e  verra'  emanata  una  autorizzazione  per   il
rimpatrio in valuta convertibile. 
4.   Qualora   una   Parte   Contraente   nazionalizzi   o   espropri
l'investimento di una persona giuridica costituita o  autorizzata  ai
sensi della legge vigente nel territorio  ed  in  cui  l'altra  Parte
contraente  o  i  suoi   investitori   possiedono   azioni,   titoli,
obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovra'  garantire  un
immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso  sia
rimpatriato. 
Detto risarcimento verra' determinato e  corrisposto  in  conformita'
alle disposizioni del presente Articolo. 
5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi
agli utili da investimento  nonche',  in  caso  di  liquidazione,  ai
proventi della stessa. 
6. Qualora le misure di cui  al  presente  Articolo  non  siano  piu'
dichiarate applicabili nei termini fissati  dalle  relative  leggi  o
regolamenti o dette misure siano  state  dichiarate  dalle  autorita'
competenti non piu' compatibili con i  fini  pubblici  o  l'interesse
nazionale, l'investitore interessato dovra', su sua richiesta, essere
autorizzato a fare domanda per il recupero  della  proprieta'  o  del
possesso degli investimenti colpiti.