ARTICOLO 6 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti o delle loro persone fisiche o giuridiche non saranno soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare permanentemente o temporaneamente i connessi diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento, salvo i casi in cui cio' sia specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di un tribunale competente emanata in conformita' alle leggi in vigore. 2. Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, congelati o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento o l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo. Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in cui l'esproprio: (a) sia compiuto ai fini pubblici o interesse nazionale; (b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge e non sia discriminatoria; (c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le persone fisiche o giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio; (d) sia effettuato in conformita' e regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti; (e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio sia stato effettuato in conformita' ai principi della legislazione nazionale; (f) l'investitore abbia diritto di contestare l'esproprio o altre misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte Contraente che ha adottato dette misure; (g) sia accompagnato da un immediato, pieno ed effettivo risarcimento. 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato in conformita' ai principi accettati di valutazione che portano al valore di mercato secondo i parametri di valutazione accettati a livello internazionale. Qualora detto valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento verra' calcolato in base al valore che esemplifica le attivita' dell'azienda. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che ha la responsabilita', l'ammontare di detto compenso verra' calcolato secondo le procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' corrisposto con sollecitudine e verra' emanata una autorizzazione per il rimpatrio in valuta convertibile. 4. Qualora una Parte Contraente nazionalizzi o espropri l'investimento di una persona giuridica costituita o autorizzata ai sensi della legge vigente nel territorio ed in cui l'altra Parte contraente o i suoi investitori possiedono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovra' garantire un immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso sia rimpatriato. Detto risarcimento verra' determinato e corrisposto in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa. 6. Qualora le misure di cui al presente Articolo non siano piu' dichiarate applicabili nei termini fissati dalle relative leggi o regolamenti o dette misure siano state dichiarate dalle autorita' competenti non piu' compatibili con i fini pubblici o l'interesse nazionale, l'investitore interessato dovra', su sua richiesta, essere autorizzato a fare domanda per il recupero della proprieta' o del possesso degli investimenti colpiti.