(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
     Composizione delle controversie in materia di investimento 
1. Le controversie, ivi comprese quelle  relative  all'ammontare  del
risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe,  che
dovessero insorgere  tra  una  Parte  Contraente  e  gli  investitori
dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti effettuati da
detto investitore nel territorio e nelle  zone  marittime  dell'altra
Parte Contraente saranno, per quanto  possibile,  ricomposte  in  via
amichevole. 
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte,  secondo  le
disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo,  entro  sei  mesi
dalla data in cui sia  stata  presentata  una  richiesta  scritta  di
ricomposizione,  l'investitore  interessato  potra'   sottoporre   la
controversia: 
(a) al tribunale competente  della  Parte  Contraente  che  abbia  la
competenza giurisdizionale a decidere; 
(b) ad un Tribunale Arbitrale  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
protocollo; 
(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle  Controversie
in materia di Investimento" per  l'applicazione  delle  procedure  di
arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965  in
materia  di  "Composizione   delle   Controversie   in   materia   di
Investimento fra Stati e Cittadini di altri Stati". 
3.  Nessuna  Parte  Contraente  dovra'  trattare  tramite  i   canali
diplomatici qualsiasi materia deferita alla  procedura  di  arbitrato
finche' non siano stati esperiti detti procedimenti e  l'altra  Parte
Contraente  non  abbia  rispettato  o  non  si  sia  conformata  alla
decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro  i  termini  prescritti
dalla decisione in conformita' alle leggi interne.