PROTOCOLLO Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo. 1. Con riferimento all'art. 3: Entrambe le Parti Contraenti dovranno disciplinare, secondo la loro legislazione ed i loro regolamenti, le procedure relative all'entrata, alla residenza, al lavoro ed ai viaggi entro i loro rispettivi territori necessari ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse con gli investimenti nello spirito del presente Accordo. 2. In riferimento all'Articolo 9: Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 esso si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa. b) Il riconoscimento e l'esclusione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte. FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha 'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI DELLA REPUBBLICA ITALIANA EMIRATI ARABI UNITI GIOVANNI FERRERO AHMED HUMID AL TAYER AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico