(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana  e  il
Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione  e  la  protezione
degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato  le
seguenti   clausole   da   considerarsi   quali   parti    integranti
dell'Accordo. 
1. Con riferimento all'art. 3: 
Entrambe le Parti Contraenti dovranno disciplinare, secondo  la  loro
legislazione  ed  i   loro   regolamenti,   le   procedure   relative
all'entrata, alla residenza, al lavoro ed  ai  viaggi  entro  i  loro
rispettivi  territori  necessari  ai   cittadini   dell'altra   Parte
Contraente ed ai membri delle loro famiglie  impegnati  in  attivita'
connesse con gli investimenti nello spirito del presente Accordo. 
2. In riferimento all'Articolo 9: 
Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 esso  si  svolgera'
in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione  delle  Nazioni
Unite per il diritto commerciale  internazionale  (UNCITRAL)  di  cui
alla  Risoluzione  dell'Assemblea  Generale  dell'ONU  31/98  del  15
dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: 
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi
non siano cittadini delle Parti  Contraenti,  dovranno  possedere  la
cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe
le Parti Contraenti. 
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai  sensi  del
Regolamento UNCITRAL provvedera', nella  sua  qualita'  di  Autorita'
preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato  della
Camera  di  Stoccolma.  Sede  dell'Arbitrato  sara'  Stoccolma  salvo
diverso accordo fra le Parti in causa. 
b) Il riconoscimento e l'esclusione  della  decisione  arbitrale  nel
territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive
legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali
in materia di cui esse siano parte. 
FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha  'Ban
1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed  araba,  tutte
facenti egualmente fede. 
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. 
    

PER IL GOVERNO                                 PER IL GOVERNO DEGLI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                       EMIRATI ARABI UNITI
GIOVANNI FERRERO                               AHMED HUMID AL TAYER
AMBASCIATORE D'ITALIA                        MINISTRO DI STATO PER LE
                                              FINANZE E INDUSTRIA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico