Art. 2. 1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonche' quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all'articolo 1 sono, altresi', trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 2: - Gli articoli 17 e 25 del codice civile cosi' recitano: "Art. 17 (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). - La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita' ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto". "Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori".