Art. 2.
  1. Le funzioni amministrative degli organi  centrali  e  periferici
dello  Stato  di  cui  all'articolo  17,  nonche'  quelle di cui agli
articoli 25 e seguenti del  codice  civile,  concernenti  le  persone
giuridiche  private  di cui all'articolo 1 sono, altresi', trasferite
alla regione siciliana e  sono  esercitate  dal  presidente  e  dagli
assessori    regionali    preposti    ai   corrispondenti   rami   di
amministrazione secondo le relative competenze.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Nota all'art. 2:
             - Gli articoli 17 e 25 del codice civile cosi' recitano:
             "Art.  17  (Acquisto  di  immobili  e  accettazione   di
          donazioni,  eredita'  e legati). - La persona giuridica non
          puo' acquistare beni immobili, ne'  accettare  donazioni  o
          eredita'   ne'  conseguire  legati  senza  l'autorizzazione
          governativa.
             Senza questa autorizzazione l'acquisto e  l'accettazione
          non hanno effetto".
             "Art.    25    (Controllo   sull'amministrazione   delle
          fondazioni).  -   L'autorita'   governativa   esercita   il
          controllo   e   la   vigilanza  sull'amministrazione  delle
          fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione  degli
          amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni
          contenute  nell'atto  di  fondazione  non possono attuarsi;
          annulla,  sentiti  gli  amministratori,  con  provvedimento
          definitivo,  le deliberazioni contrarie a norme imperative,
          all'atto di  fondazione,  all'ordine  pubblico  o  al  buon
          costume;  puo'  sciogliere  l'amministrazione e nominare un
          commissario straordinario, qualora gli  amministratori  non
          agiscano  in  conformita' dello statuto o dello scopo della
          fondazione o della legge.
             L'annullamento  della  deliberazione  non  pregiudica  i
          diritti  acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
             Le  azioni   contro   gli   amministratori   per   fatti
          riguardanti   la   loro   responsabilita'   devono   essere
          autorizzate dall'autorita' governativa  e  sono  esercitate
          dal  commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
          amministratori".