Art. 2. Criteri di gestione 1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilita' siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di: a) diversificazione degli investimenti; b) efficiente gestione del portafoglio; c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo; e) massimizzazione dei rendimenti netti. 2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo. 3. L'operativita' del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti. 4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilita' tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.
Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si veda in nota alle premesse.