Art. 2. 
                         Criteri di gestione 
  1. Il fondo pensione opera in modo che  le  proprie  disponibilita'
siano gestite  in  maniera  sana  e  prudente  avendo  riguardo  agli
obiettivi di: 
    a) diversificazione degli investimenti; 
    b) efficiente gestione del portafoglio; 
    c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; 
    d)  contenimento   dei   costi   di   transazione,   gestione   e
funzionamento del fondo; 
    e) massimizzazione dei rendimenti netti. 
  2. Il fondo pensione verifica  i  risultati  della  gestione  anche
mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili,  inseriti
nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza
ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo. 
  3. L'operativita' del  fondo  pensione  si  ispira  a  principi  di
trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti. 
  4. Il fondo pensione nella gestione  delle  proprie  disponibilita'
tiene conto delle esigenze di finanziamento  delle  piccole  e  medie
imprese. 
 
          Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6:
             -  Per  il  testo  dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si
          veda in nota alle premesse.