Art. 3. Investimenti e operazioni consentiti 1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilita' dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi chiusi. 2. Essi possono inoltre: a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli; b) detenere liquidita'; c) effettuare operazioni in contratti derivati. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non puo' effettuare vendite allo scoperto. 4. Il fondo pensione puo' individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facolta' di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalita' in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 6/3/1997, n. 54 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si veda in nota alle premesse.