Art. 3. 
                Investimenti e operazioni consentiti 
  1. Fermo restando i divieti ed i limiti  previsti  dall'articolo  6
del decreto-legislativo, le disponibilita' dei  fondi  pensione,  nel
rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente  regolamento,
possono essere investite in: 
    a) titoli di debito; 
    b) titoli di capitale; 
    c) parti di OICVM; 
    d) quote di fondi chiusi. 
  2. Essi possono inoltre: 
    a) effettuare operazioni di pronti contro termine  che  prevedano
l'acquisto a pronti e la rivendita a  termine  ovvero  la  vendita  a
pronti ed il riacquisto a  termine  di  strumenti  finanziari  ed  il
prestito titoli; 
    b) detenere liquidita'; 
    c) effettuare operazioni in contratti derivati. 
  3. Nell'esercizio dell'attivita' di gestione di fondi pensione,  il
soggetto gestore non puo' effettuare vendite allo scoperto. 
  4. Il fondo pensione puo' individuare diverse linee di investimento
ad una delle quali gli iscritti hanno  facolta'  di  aderire  per  un
periodo di  tempo  predeterminato.  Lo  statuto  del  fondo  pensione
disciplina le modalita' in  base  alle  quali  gli  iscritti  che  ne
facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle  citate
linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle
risorse  gestite,  i  limiti  e  i  criteri  stabiliti  nel   decreto
legislativo e nel presente regolamento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato  in  G.U.  6/3/1997,  n.  54
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6: 
             - Per il testo dell'art. 6 del  D.Lgs.  n.  124/1993  si
          veda in nota alle premesse.