Art. 4. 
                      Limiti agli investimenti 
  1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo  6  del
decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto  dei  criteri  di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento  delle
proprie disponibilita' possono detenere: 
    a) liquidita' entro il limite del 20 per cento del patrimonio del
fondo pensione; 
    b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per  cento
del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del  valore  del
fondo chiuso; 
    c) titoli di debito  e  di  capitale  non  negoziati  in  mercati
regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati  Uniti,  del
Canada e del Giappone entro il  limite  del  50  per  cento,  purche'
emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti  ivi  residenti;
entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per
cento del patrimonio ed il  complesso  dei  titoli  di  debito  e  di
capitale emessi da soggetti diversi dai  Paesi  aderenti  all'OCSE  o
dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati
appartenenti all'Unione europea, non puo' superare il  20  per  cento
del patrimonio del fondo pensione; 
    d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi  dai
Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in  detti  Paesi,  entro  il
limite massimo del 5 per cento del  patrimonio  del  fondo  pensione,
purche' negoziati in  mercati  regolamentari  dei  Paesi  dell'Unione
europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. 
  2. Fermi i limiti previsti dal comma 1,  il  patrimonio  del  fondo
pensione non puo' essere investito in  misura  superiore  al  15  per
cento in titoli di debito e di  capitale,  ivi  compresi  i  prodotti
derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno
stesso emittente o da soggetti facenti parte di un  medesimo  gruppo;
nell'ambito di  tale  limite,  i  titoli  non  negoziati  in  mercati
regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati  Uniti,  del
Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per  cento
del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente  comma
i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE. 
  3. La Commissione di vigilanza puo'  stabilire  i  casi  in  cui  i
limiti posti all'investimento dei fondi possono essere  superati  per
temporanee e comprovate esigenze del fondo. 
  4.  La  Commissione  di  vigilanza  fissa  limiti  piu'  stringenti
all'operativita' del  fondo  pensione  ove  la  situazione  economico
patrimoniale e organizzativa lo richieda. 
  5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per
almeno un terzo in una  valuta  congruente  con  quella  nella  quale
devono  essere  erogate  le  prestazioni  del  fondo   pensione.   La
congruenza e'  valutata  tenuto  conto  degli  effetti  di  copertura
valutaria  posti  in  essere.  Le  attivita'  espresse  in  ECU  sono
considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta. 
 
          Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6:
             -  Per  il  testo  dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si
          veda in nota alle premesse.