Art. 4. Limiti agli investimenti 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilita' possono detenere: a) liquidita' entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purche' emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non puo' superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purche' negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. 2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non puo' essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE. 3. La Commissione di vigilanza puo' stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo. 4. La Commissione di vigilanza fissa limiti piu' stringenti all'operativita' del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda. 5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza e' valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attivita' espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.
Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si veda in nota alle premesse.