Art. 5. 
                    Limiti ai contratti derivati 
  1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo  6  del
decreto legislativo, le  operazioni  in  contratti  derivati  possono
essere effettuate, nel rispetto dei principi di  cui  all'articolo  2
del presente regolamento, purche' siano riconducibili  ad  una  della
seguenti tipologie: 
    a) generano un'esposizione al rischio finanziario  equivalente  a
quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti  finanziari
sottostanti il contratto derivato; 
    b) eliminano il rischio finanziario degli  strumenti  sottostanti
il contratto derivato; 
    c)  assicurano  il  valore  degli  strumenti  sottostanti  contro
fluttuazioni avverse dei loro prezzi; 
    d)  assicurano  maggiore   liquidita'   dell'investimento   negli
strumenti finanziari sottostanti  senza  comportare  l'assunzione  di
rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. 
  2. Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  dei  criteri  previsti
all'articolo 2 la Commissione di  vigilanza  detta  le  modalita'  di
segnalazione delle predette operazioni, anche  con  riferimento  alla
correlazione   tra    le    caratteristiche    tecnico    finanziarie
dell'attivita' coperta e quella del contratto di copertura. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato  in  G.U.  6/3/1997,  n.  54
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.