Art. 5. Limiti ai contratti derivati 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purche' siano riconducibili ad una della seguenti tipologie: a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidita' dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalita' di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attivita' coperta e quella del contratto di copertura. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 6/3/1997, n. 54 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.