Art. 6. 
  Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale 
  1. I fondi  pensione  possono  stipulare  accordi  con  i  soggetti
previsti dall'articolo 6, comma 1  del  decreto  legislativo  per  la
gestione  delle  disponibilita'  loro  affidate,  che  prevedano   la
garanzia di restituzione del capitale. In tali casi puo' essere anche
pattuito il trasferimento della titolarita' ai sensi dell'articolo 6,
comma 4-ter, del decreto legislativo. 
  2. La Commissione  di  vigilanza,  d'intesa  con  le  autorita'  di
vigilanza dei soggetti abilitati  a  gestire  le  disponibilita'  dei
fondi pensione, indica criteri, modalita' e limiti  per  il  rilascio
della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; 
i criteri tengono conto  anche  della  trasparenza  e  comparabilita'
delle condizioni offerte. 
  3. Resta ferma  l'applicazione  dei  principi  e  delle  norme  del
decreto  legislativo  e  del  presente  regolamento  ai  gestori  che
prestano ai fondi pensione servizi  di  gestione  accompagnati  dalla
garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato  pattuito  il
trasferimento della titolarita' delle risorse affidate. 
 
          Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6:
             - Per il testo dell'art. 6 del  D.Lgs.  n.  124/1993  si
          veda in nota alle premesse.