Art. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale 1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilita' loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi puo' essere anche pattuito il trasferimento della titolarita' ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo. 2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilita' dei fondi pensione, indica criteri, modalita' e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilita' delle condizioni offerte. 3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarita' delle risorse affidate.
Nota agli articoli 2, 3, 4 e 6: - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 si veda in nota alle premesse.