ARTICOLO 104 Tale assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Lettonia e tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Lettonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.