ARTICOLO 35 L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione di vegetali di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.