(Accordo - art. 46)
                             ARTICOLO 46 
Ai fini del presente accordo, 
a) per "societa' comunitaria" o "societa'  lettone"  si  intende  una
   societa' costituita a norma delle leggi  di  uno  Stato  membro  o
   della  Lettonia  che  abbia  la  sede  legale,   l'amministrazione
   centrale o il principale centro degli affari sul territorio  della
   Comunita' o della Lettonia. 
   Tuttavia, una societa' costituita in conformita'  delle  leggi  di
   uno Stato membro o della Lettonia che abbia solo  la  sede  legale
   sul territorio della Comunita' o della Lettonia viene  considerata
   una societa' comunitaria  o  lettone  se  le  sue  attivita'  sono
   collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia  di  uno
   degli Stati membri o della Lettonia. 
b) Per  "consociata"  di  una  societa'  si  intende   una   societa'
   effettivamente controllata dalla prima. 
c) Per "filiale" di una societa' si  intende  un'impresa  commerciale
   senza  capacita'  giuridica,   apparentemente   permanente,   come
   l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle
   infrastrutture necessarie per  negoziare  con  terzi  e  pertanto,
   fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico
   con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese,
   non deve trattare  direttamente  con  detta  casa  madre  ma  puo'
   concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne  costituisce
   l'estensione. 
d) per "stabilimento" si intende 
   i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere 
       attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi  e  di
       avviare attivita', in particolare societa', che controllano di
       fatto. I termini lavoro autonomo e  attivita'  economiche  non
       comprendono la  ricerca  di  un  impiego  o  l'assunzione  sul
       mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso  al
       mercato del  lavoro  dell'altra  Parte.  Le  disposizioni  del
       presente capitolo non si applicano alle persone che  non  sono
       unicamente lavoratori autonomi; 
   ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o lettoni, il 
       diritto  di  intraprendere  e  svolgere  attivita'  economiche
       attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali,
       rispettivamente in Lettonia o nella Comunita'. 
e) Per "attivita'" si intendono quelle economiche. 
f) Le "attivita' economiche" comprendono in particolare le  attivita'
   di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 
g) Per "cittadino della Comunita'" o "cittadino  della  Lettonia"  si
   intende,  rispettivamente,  una  persona  fisica  che   abbia   la
   cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lettonia. 
h) Per  quanto  riguarda  il  trasporto   marittimo   internazionale,
   comprese  le  operazioni  intermodali  che  implicano  una  tratta
   marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III  i
   cittadini degli Stati membri o  della  Lettonia  stabiliti  al  di
   fuori della Comunita' e della  Lettonia  e  le  agenzie  marittime
   stabilite  al  di  fuori  della  Comunita'  o  della  Lettonia   e
   controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lettonia,  se
   le loro navi sono registrate in detto Stato membro o  in  Lettonia
   in conformita' delle rispettive legislazioni.