ARTICOLO 52 1. Le Parti si impegnano, in conformita' delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o lettoni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Lettonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.