(Accordo - art. 52)
                             ARTICOLO 52 
1. Le Parti si impegnano, in conformita' delle seguenti disposizioni,
a prendere i provvedimenti necessari per consentire  progressivamente
la prestazione di  servizi  da  parte  di  societa'  o  di  cittadini
comunitari o lettoni stabiliti in una Parte diversa da  quella  della
persona alla quale i servizi sono destinati. 
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo
1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti  permettono
la temporanea circolazione delle persone fisiche  che  forniscono  il
servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come  quadri
intermedi, a norma dell'articolo 49, paragrafo  2,  ivi  comprese  le
persone fisiche che sono rappresentanti  di  una  societa'  o  di  un
cittadino della Comunita' o della Lettonia e che chiedono  l'ingresso
temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare
accordi di vendita dei servizi  per  il  fornitore  in  questione,  a
condizione che detti rappresentanti non  si  occupino  di  effettuare
vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 
3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in  vigore  del  presente
accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per
la progressiva attuazione delle  disposizioni  del  paragrafo  1.  Si
tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il
ravvicinamento delle loro leggi.