(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
1. A livello ministeriale, il  dialogo  politico  bilaterale  avviene
nell'ambito  del   Consiglio   di   associazione,   cui   spetta   la
responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono
utile sottoporgli. 
2. Con l'accordo delle Parti,  si  istituiscono  altre  Procedure  di
dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: 
- all'occorrenza, tramite  incontri  a  livello  di  alti  funzionari
  (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e
  la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e  la  Commissione,
  dall'altra; 
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra  le  Parti,  ivi
  compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi  e  all'ONU,  nelle
  riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali; 
- inserendo  la  Lettonia  nel   gruppo   dei   paesi   che   vengono
  sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della
  politica estera e di sicurezza comune e  scambiandosi  informazioni
  al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4; 
- con qualsiasi altro mezzo  che  possa  contribuire  a  consolidare,
  sviluppare e intensificare tale dialogo.