ARTICOLO 68 1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC. 2. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' lettoni, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Entro e non oltre il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, le societa' comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Lettonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' lettoni. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Lettonia, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46, e con le modalita' di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' lettoni. Le societa' comunitarie stabilite in Lettonia come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3. Quando la Lettonia avra' adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993. Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Lettonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le societa' comunitarie prima del termine del periodo di transizione. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Lettonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.