(Accordo - art. 75)
                             ARTICOLO 75 
                       PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare  le  piccole  e  medie
imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della  Comunita'  e  della
Lettonia. 
2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how: 
- migliorando,    all'occorrenza,    le    condizioni     giuridiche,
  amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione  e
  l'espansione   delle    PMI    nonche'    per    la    cooperazione
  transfrontaliera; 
- fornendo i servizi specializzati richiesti  dalle  PMI  (formazione
  alla gestione,  contabilita',  marketing,  controllo  di  qualita',
  ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi; 
- instaurando opportuni contatti con gli  operatori  della  Comunita'
  attraverso  le  reti  europee  di  cooperazione  commerciale,  onde
  migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI  e  promuovere
  la cooperazione transfrontaliera. 
3. Sara' prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini  di  un
adeguato sostegno  istituzionale  alle  PMI  a  livello  nazionale  e
regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le
consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.