(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
1. Nel corso di  un  periodo  transitorio  della  durata  massima  ai
quattro anni a decorrere  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo  sul
libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il  1  gennaio
1995, la Comunita' e la Lettonia  istituiscono  progressivamente  una
zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente  accordo
e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC. 
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica  la
nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato. 
3. Il dazio  di  base  per  ciascun  prodotto  cui  si  applicano  le
riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello indicato
negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello  effettivamente
applicato erga omnes il 1 gennaio 1995. 
4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995,  venga  applicata  una  riduzione
tariffaria  erga  omnes,  in  particolare  una  riduzione   derivante
dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a  seguito  dell'Uruguay
Round del GATT, il suddetto dazio ridotto  sostituisce  il  dazio  di
base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della
riduzione. 
5. La Comunita' e la Lettonia si comunicano a  vicenda  i  rispettivi
dazi di base.