ARTICOLO 81 ENERGIA 1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa. 2. La cooperazione si prefigge quanto segue: - formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine; - gestione e formazione nel settore energetico; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - sviluppo delle risorse energetiche; - miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza; - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita'; - settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura europee; - ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore; - trasferimento di tecnologia e know-how; - cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia; - cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione. 3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.