(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997, N. 11 
    All'articolo 1, e' premesso il seguente: 
    "Art. 01. - (Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di
quote latte). - 1. A decorrere dal periodo di  applicazione  1997-98,
le funzioni amministrative relative  all'attuazione  della  normativa
comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul
latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del
28  dicembre  1992,  e  successive  modificazioni,   integrazioni   e
codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa  della  riforma  organica
del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli  interventi  nel
mercato agricolo (AIMA) in materia di  aggiornamento  del  bollettino
1997-98, di  riserva  nazionale,  di  compensazione  nazionale  e  di
programmi volontari di abbandono. L'AIMA  concorre  altresi'  con  le
regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello  Stato
nei confronti  dell'Unione  europea  nel  settore  lattiero-caseario,
anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo  nazionale  (SIAN)
nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA. 
    2. Al Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali
rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche'
le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte  di
regioni e province autonome". 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. - (Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita  di
reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione  -  Assegnazione
di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario  di  garanzia  -
Commissione  governativa  di  indagine  -  Anagrafe  del  bestiame  -
Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento  della  PAC  -
Disposizioni previdenziali per il settore agricolo -  Modifiche  alla
legge 26 novembre 1992, n. 468). -  1.  Al  fine  di  sopperire  alle
eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del  settore
zootecnico a  indirizzo  lattiero-caseario  danneggiato  dalla  crisi
determinata  dalla  epidemia  da  encefalopatia  spongiforme  bovina,
nonche' per garantire il risanamento ed il ripristino del  patrimonio
zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito  a  medio  e  lungo
termine  societa'  per  azioni  (Meliorconsorzio)  e'  autorizzato  a
concedere, con il  concorso  dello  Stato,  finanziamenti  di  durata
quinquennale, compreso un anno di preammortamento,  fino  all'importo
complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette  titolari  di
un quantitativo di riferimento ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
3950/92 del Consiglio del 28 dicembre  1992,  come  attribuito  dalla
legge 26  novembre  1992,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    2. I predetti finanziamenti, cui si' applica il tasso globale  di
riferimento per operazioni di credito agrario di durata  superiore  a
diciotto mesi  vigente  alla  data  del  loro  perfezionamento,  sono
integrati da un contributo in conto capitale  a  carico  dello  Stato
pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo. 
    3.  In  applicazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  4  del
regolamento (CE) n. 1357/96 del  Consiglio  dell'8  luglio  1996,  la
quota di contributo dello Stato non puo' superare  l'ammontare  della
perdita di reddito  subita  dal  produttore  a  seguito  della  crisi
provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi
per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli
assessorati regionali all'agricoltura, dall'Azienda di Stato per  gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine  prevede,  per
ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica,  la  misura  della
perdita di reddito determinatasi. 
    4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti
dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il  1  luglio  1997  e
sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle  banche  e  dalla
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia. 
    5. I finanziamenti di cui ai  commi  da  1  a  4  possono  essere
altresi' concessi, alle medesime condizioni, dalle  altre  banche  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
    6. Le domande di  finanziamento  devono  essere  presentate  alla
regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda  ed   al
Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro  il  31  marzo  1997.  Le
modalita' di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato
e le altre modalita' tecniche dell'intervento  sono  determinate  con
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e  forestali
di concerto con il Ministro del tesoro. 
    7. Le  operazioni  suddette  sono  autorizzate  dalla  regione  o
provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte
della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi  e  soggettivi
dell 'intervento. 
    8. All'onere derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  7,
determinato in lire 53,900 miliardi  per  l'anno  1997,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    9. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate  nelle  aree  a
piu' alta  vocazione  produttiva  e  che  non  abbiano  richiesto  il
finanziamento di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un  premio
commisurato  alla  perdita  di   reddito   subita   a   causa   della
encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del  comma  3,
da erogarsi da parte  dell'AIMA  previa  verifica  ed  autorizzazione
della  regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata   l'azienda.
L'ammontare del premio e' determinato anche in  relazione  al  numero
delle domande ammesse. 
    10. La domanda per il premio deve essere presentata alla  regione
o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda e all'AIMA entro il  31
marzo 1997. 
    11.  I  premi  di  cui  al  comma  9   possono   essere   erogati
esclusivamente entro il 10 luglio 1997. 
    12. E' abrogato il  comma  2  dell'articolo  72  della  legge  29
dicembre  1990,  n.  428,  e  le  funzioni  residuali  concernenti  i
regolamenti comunitari a durata pluriennale,  gia'  rientranti  nella
competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA. 
    13. Ai fini della  ristrutturazione  della  produzione  lattiera,
nelle aree a piu' alta vocazione produttiva, puo'  essere  accordato,
ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come
attribuito dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che non richiedano  i  benefici  delle
misure di cui ai commi 1 e 9, un  premio  per  l'abbandono  totale  e
definitivo  della  produzione  di  latte  bovino   nell'azienda,   da
realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base  del  numero
di vacche da latte in stalla alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale  premio,  in
misura di lire 800 mila a capo  e  di  lire  400  per  kg.  di  quota
posseduta, sara'  erogato  da  parte  dell'AIMA,  previa  verifica  e
autorizzazione della regione o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata
l'azienda. 
    14. La domanda per il premio deve essere presentata alla  regione
o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA,  entro  il
31 marzo 1997. La  predetta  istanza  deve  in  ogni  caso  contenere
l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere
la produzione nell'azienda. 
    15.  I  quantitativi  di  riferimento  spettanti   alle   aziende
beneficiarie del premio sono  attribuiti  alla  riserva  nazionale  a
partire dal 1 aprile 1997. 
    16.  All'onere  derivante  dai  commi  9  e  13,  determinato  in
complessivi 80 miliardi di  lire,  si  provvede,  quanto  a  lire  45
miliardi, mediante utilizzo  delle  disponibilita'  del  bilancio  di
previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a  lire  35  miliardi,
mediante  corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  in  conto
residui del capitolo 7560 dello stato  di  previsione  del  Ministero
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali  per  l'anno  1997,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4 del  decreto-legge  20  settembre  1996,  n.  489,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,  n.  578.
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al  comma  15,
sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento
supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori  di  eta'
inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari,
iscritti nella apposita gestione  previdenziale,  di  un'impresa  con
quota inferiore a 500.000 kg., alla data del 1  aprile  1997,  ed  ai
produttori titolari, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg.,  o  a  100.000  kg.
nelle zone  di  montagna,  che  siano  tutti  comunque  in  grado  di
dimostrare di avere svolto attivita' produttiva nel periodo 1996-97 e
che, in ogni caso, non abbiano venduto ne' affittato  quote  di  loro
spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97. 
    18. L'attribuzione di cui al comma 17  e'  effettuata  a  livello
regionale e non puo' riguardare  quantitativi  superiori  al  20  per
cento della quota gia'  detenuta  dai  produttori  interessati  dagli
interventi. I beneficiari perdono la facolta' di vendere  o  dare  in
affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo
1999-2000. 
    19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e  con  le  medesime
prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i  quantitativi
di riferimento  per  le  vendite  dirette  risultanti  nella  riserva
nazionale alla data del 1 aprile 1997. 
    20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata
alla regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda  ed
all'AIMA, entro il 30 aprile 1997. 
    21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali  per
l'agricoltura e l'ambiente, statali o  legalmente  riconosciuti,  che
nell'ambito delle proprie attivita'  didattiche  allevano  vacche  da
latte, possono  richiedere  l'assegnazione  a  titolo  gratuito,  con
decorrenza dal  periodo  1997-98,  di  quote  latte  nella  quantita'
necessaria a garantire  la  sopravvivenza  economica  e  la  funzione
didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto. 
    22. Al Fondo interbancario di garanzia, di  cui  all'articolo  36
della legge 2 giugno 1961, n. 454,  e  all'articolo  45  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  e'  destinato,   per   il
riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo
straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello  Stato
a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999. 
    23. Un contributo straordinario,  di  ammontare  complessivamente
pari a quello previsto dal comma  22,  potra'  essere  versato  dalle
banche che hanno effettuato operazioni di credito  agrario  garantite
dal Fondo, secondo modalita' e  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  su  proposta   dell'Associazione
bancaria italiana (ABI). 
    24. I contributi previsti nei commi 22  e  23  non  concorrono  a
formare il reddito imponibile del  Fondo  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui  redditi,
ne' la base  di  computo  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
imprese  di  cui  al  decreto-legge  30  settembre  1992,   n.   394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 
    25. Il contributo straordinario di cui al comma 23 e'  deducibile
ai fini della determinazione  del  reddito  imponibile  delle  banche
eroganti. 
    26. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato
in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997,  1998  e  1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    27. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del  comma  25,
determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in  lire  27  miliardi
per il 1999, si provvede mediante utilizzo  delle  proiezioni  per  i
detti  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del   bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero   del   tesoro   per   il   1997,   all'uopo    utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
    28. E' istituita  una  commissione  governativa  di  indagine  in
materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di
eventuali irregolarita'  nella  gestione  delle  quote  da  parte  di
soggetti pubblici e privati, nonche' di eventuali irregolarita' nella
commercializzazione  di  latte  e  prodotti  lattieri  da  parte  dei
produttori o nella relativa utilizzazione da parte  degli  acquirenti
di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28  dicembre
1992,  anche  in  relazione  all'effettiva  produzione  nazionale,  e
l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti. 
    29. La commissione e' nominata dal Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, ed e' composta da sette  membri  scelti  tra  magistrati
ordinari,  funzionari  ed  esperti  della  materia.  La   commissione
utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze,
delle risorse agricole, alimentari e  forestali  e  del  Dipartimento
della funzione pubblica. 
    30. La commissione, per lo  svolgimento  dei  propri  lavori,  ha
facolta'  di  accedere  agli  uffici  ed  archivi  pubblici  e   alla
documentazione delle aziende di produzione e trasformazione  lattiera
e puo' avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in
particolare del  Comando  carabinieri  tutela  norme  comunitarie  ed
agroalimentari costituito ai sensi della legge 4  dicembre  1993,  n.
491, della Guardia di finanza, del  Corpo  forestale  dello  Stato  e
della Polizia di Stato. 
    31. La commissione e' tenuta a presentare  la  propria  relazione
conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed  al  Ministro
delle risorse agricole, alimentari  e  forestali,  che  provvedono  a
trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro 60 giorni dalla data
dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente
e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa  il
perseguimento  ai   sensi   di   legge   o   di   regolamento   delle
responsabilita' eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di
cui al comma 28. 
    32.  Il  compenso  spettante  ai  membri  della  commissione   e'
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali.  Ai  medesimi  compete  il  trattamento  di
missione previsto  per  i  funzionari  statali  aventi  qualifica  di
dirigente generale. 
    33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  da  28  a  32,
valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo utilizzando quota parte  dell'accantonamento  relativo
al Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
    34. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2,  comma  170,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti  hanno  facolta'
di versare entro il 31 gennaio 1997 il  25  per  cento  del  prelievo
supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare
la  somma  residua  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della
relazione della commissione governativa di indagine di cui  al  comma
31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso  fermi  i
versamenti gia'  effettuati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
    35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione  della
commissione governativa di indagine, entro  i  successivi  60  giorni
l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli  elenchi  dei
produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96
ed  effettua  i  conseguenti  conguagli  in  sede  di   compensazione
nazionale per il periodo  1996-97.  Qualora  il  conguaglio  non  sia
possibile o  sufficiente,  l'AIMA  provvede  a  restituire  le  somme
versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno. 
    36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e  continuo
i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317,  recante   norme   per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione
ed alla registrazione  degli  animali,  il  Ministero  della  sanita'
realizza un sistema informativo nazionale basato  su  un'unica  banca
dati distribuita,  elaborata  anche  sulla  base  dei  dati  e  delle
relative variazioni trasmessi dall'Associazione  italiana  allevatori
(AIA) e dai soggetti pubblici  delegati  alla  gestione  del  sistema
allevatoriale italiano. 
    37. La banca dati, di cui al  comma  36,  e'  articolata  su  tre
livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete. 
    38. Nella provincia di Bolzano e  nella  regione  Valle  d'Aosta,
gia' dotate di anagrafe del bestiame,  si  provvede  in  sede  locale
all'attuazione    della     direttiva     92/102/CEE,     assicurando
l'interconnessione con il sistema nazionale. 
    39. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali,
l'AIMA,  le  regioni  e  le  province  autonome  sono   interconnessi
attraverso i propri sistemi informativi alla banca  dati  di  cui  al
comma 36, ai fini  dell'espletamento  delle  funzioni  di  rispettiva
competenza. Le altre Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti
interessati  possono  accedere  alla  banca  dati  suddetta   secondo
modalita' da stabilire con decreto del  Ministro  della  sanita',  di
concerto  con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali. 
    40. Il Ministero della sanita' provvede alla realizzazione  della
banca dati di cui al  comma  36  utilizzando  le  economie  di  spesa
derivanti   dalla   cessazione   di   altri   propri    sistemi    di
identificazione, adottati prima della data di entrata in  vigore  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317  del  1996.  Al
fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo
annuo,  si  provvede  a  carico  del   Fondo   sanitario   nazionale;
conseguentemente e' ridotto, a decorrere dal 1998,  di  pari  importo
l'accantonamento  destinato  all'indennita'  per  l'abbattimento   di
animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. 
    41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui
al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province  autonome,
per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti  dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia  zootecnica  e  prodotti
derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti
all'attuazione dei controlli di propria  competenza,  anche  mediante
l'utilizzo di banche dati gia' disponibili nel  comparto  agricolo  a
livello centrale e regionale. 
    42. L'AIMA, le  regioni  e  le  province  autonome  si  avvalgono
dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri
al fine della corretta applicazione del  regime  delle  quote  latte,
adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla  titolarita'  ed
alla consistenza delle medesime. 
    43. Al fine di assicurare la continuita'  delle  prestazioni  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge  4
giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991,  approvata  con
decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla
Corte dei conti il 10 dicembre 1991, e' prorogata  per  un  ulteriore
anno per consentire la stipula  degli  atti  esecutivi  necessari  da
sottoporre al parere dell'Autorita' per l'informatica nella  pubblica
amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo  12  febbraio
1993, n. 39. 
    44. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    45. Per assicurare la funzionalita' dei servizi,  le  iniziative'
di sviluppo agricolo, gli interventi a favore  della  pesca  e  della
montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le  disponibilita'
dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535,  3583,  7977,  4046,
4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello  stato  di  previsione
della spesa  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali per l'anno 1996, non impegnate  entro  tale  anno,  possono
esserlo nell'anno 1997. 
    46.  Per  consentire  il  completamento  dei  pagamenti  relativi
all'anno 1996 degli interventi di cui  al  decreto-legge  7  novembre
1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre  1994,  n.  737,  al
decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre
1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  642,   e'
autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997. 
    47. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato
in  lire  72,2  miliardi  per  l'anno  1997,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo utilizzando  quota  parte  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro. 
    48. La somma prevista al comma 46 e'  iscritta  nel  bilancio  di
previsione dell'AIMA per l'anno 1997. 
    49. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    50. La riduzione contributiva di cui all'articolo  14,  comma  1,
della legge 1 marzo  1986,  n.  64,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  rideterminata  per  la  rata  relativa  al  quarto
trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta  misura
si applica anche per la rata relativa al  primo  trimestre  dell'anno
1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative
all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999  nella  misura  del  40  per
cento ed  opera  per  le  aziende  ubicate  nelle  regioni  Campania,
Basilicata, Puglia,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna.  Alle  predette
riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9
e 13, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.  389,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24
dicembre 1993, n.  537,  dei  premi  e  dei  contributi  dovuti  alle
gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo
per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e
a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno  1996  ed
al  primo  trimestre  dell'anno  1997,  sono  ridotte  di   5   punti
percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e  di  10
punti percentuali nelle zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
    52. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali  ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli  impiegati  nel  secondo
trimestre 1996 e' differito, senza interessi od altri oneri,  dal  20
gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in  lire
5 miliardi per l'anno 1997. 
    53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in  lire
344 miliardi per l'anno 1997 e in  lire  300  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1997,  all'uopo   parzialmente
utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per  il
1997, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    54.  A  decorrere  dal  periodo  1997-1998,  i  commi  10  e   11
dell'articolo  10  della  legge  26  novembre  1992,  n.  468,   sono
abrogati". 
    Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono soppressi.