La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Agli effetti delle disposizioni che seguono: a) per "legge" si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496; b) per "convenzione" si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. _________
Nota all'art. 1: - La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.