Art. 9. 1. Per l'espletamento delle attivita' preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, e' autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni nell'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.