Art. 9.
 1.  Per  l'espletamento  delle  attivita'   preparatorie   e   degli
adempimenti  previsti  dalla  convenzione  ratificata  in forza della
legge, e' autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni nell'anno 1997 e
di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  pari  a  lire
6.915  milioni  per  l'anno  1997  e  a  lire  4.390  milioni annui a
decorrere dal 1998, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1997,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.