ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti. 2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformita' alla legislazione di quest'ultima. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le societa' e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.