(Accordo - art. 6)
ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento 
1.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'   che   gli   investitori
dell'altra Parte  Contraente  possano  trasferire  all'estero,  senza
indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi  valuta
convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare,  ma
non esclusivamente: 
a)  capitali  e  capitali  aggiuntivi,   ivi   compresi   gli   utili
reinvestiti,   utilizzati   per   mantenere   ed   incrementare    un
investimento; 
b) profitti netti, dividendi, royalties, quote,  interessi  ed  altri
utili; 
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o
parziale liquidazione di un investimento; 
d) remunerazioni e  spettanze  corrisposte  ai  cittadini  dell'altra
Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad  un
investimento effettuato nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
nella misura e secondo le  modalita'  prescritte  dalla  legislazione
nazionale e dai regolamenti vigenti. 
2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori
dell'altra  Parte  Contraente  le  condizioni  per  il  trasferimento
all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile,
dei fondi per rimborsare  i  prestiti  assunti  in  relazione  ad  un
investimento ed al pagamento dei relativi interessi. 
3. Senza limitare la portata di quanto disposto  all'Articolo  3  del
presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano  ad  accordare  ai
trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo  lo  stesso
trattamento favorevole  accordato  agli  investimenti  effettuati  da
investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.