ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento; b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti. 2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi. 3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.