(Accordo - art. 7)
ARTICOLO 7 - Surroga 
1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia  fornito
una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali  per  gli
investimenti effettuati da uno dei suoi  investitori  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, ed  abbia  effettuato  dei  pagamenti  a
detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa,  l'altra
Parte  Contraente  dovra'  riconoscere  la   cessione   dei   diritti
dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.