(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
All'atto della firma dell'Accordo fra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana ed il Governo dell'Ucraina  sulla  promozione  e  protezione
degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato  le
seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo. 
1. Attivita' connesse agli investimenti 
Le disposizioni del presente  Accordo  si  applicheranno  altresi'  a
tutte le attivita' connesse agli investimenti. 
Queste   attivita'   comprenderanno   in    particolare,    ma    non
esclusivamente:  l'organizzazione,  il  controllo,  la  gestione,  il
mantenimento e  la  disponibilita'  di  societa',  filiali,  agenzie,
uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la
stipula e  l'esecuzione  dei  contratti;  l'acquisizione,  l'uso,  la
protezione e la disponibilita' di qualsiasi tipo  di  proprieta'  ivi
compresi i  diritti  di  proprieta'  intellettuale;  l'assunzione  di
prestiti;  l'acquisto,  l'emissione  e  la  cessione  di  azioni   di
partecipazione  e  di  altri  titoli;  l'acquisto   di   valuta   per
importazioni. 
2. Con riferimento all'Articolo 2 
a) una Parte Contraente (le sue  agenzie  o  i  suoi  rappresentanti)
potra' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente  che
effettuano investimenti di interesse nazionale nel  territorio  delle
Parti  Contraenti,  un  accordo  di  investimento  che  regolera'  lo
specifico rapporto giuridico connesse a detto investimento. 
b) Nessuna delle  due  Parti  Contraenti  stabilira'  condizioni  per
l'avvio, l'espansione  o  la  continuazione  degli  investimenti  che
possano  comportare  l'assunzione  o  l'imposizione  di  limiti  alla
vendita della produzione sui mercati nazionali  ed  internazionali  o
che specifichi che le merci debbano essere procurate  a  livello  lo-
cale, o condizioni simili. 
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi  efficaci  per  affermare
rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed
agli accordi di investimento. 
d) I cittadini di  una  delle  due  Parti  Contraenti  autorizzati  a
lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai
sensi del presente Accordo, avranno diritto a  condizioni  di  lavoro
adeguate per l'espletamento delle loro  attivita'  professionali,  in
conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante. 
e) In conformita'  alle  proprie  leggi  ed  ai  propri  regolamenti,
ciascuna Parte contraente regolera' nella maniera piu'  favorevole  i
problemi  connessi  all'entrata,  al  soggiorno,  al  lavoro  ed   al
movimento nel  proprio  territorio  dei  cittadini  dell'altra  Parte
Contraente impegnati in attivita' connesse con  gli  investimenti  di
cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie. 
f)  Alle  persone  giuridiche  costituite  ai  sensi  delle  leggi  o
regolamenti  in  vigore  di  una  Parte  Contraente,  che  siano   di
proprieta'  di  o  controllate  da   investitori   dell'altra   Parte
Contraente, sara' consentito di assumere personale direttivo di  loro
scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita'  con  la
legislazione della Parte Contraente ospitante. 
3. Con riferimento all'art. 3 
A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, alla vendita ed
al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi
di produzione, nonche' altri tipi di operazioni ad  esse  connesse  e
relative ad attivita' di investimento ai sensi del presente  Accordo,
sara' accordato, nel territorio  di  ciascuna  Parte  Contraente,  un
trattamento non meno favorevole di quello accordato ad  attivita'  ed
iniziative simili intraprese da investitori  della  Parte  Contraente
ospitante o da investitori di Stati terzi. 
4. Con riferimento all'Articolo 5 
Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato
da un investitore di una delle due  Parti  Contraenti  che  sottragga
risorse o altri beni dall'investimento  o  causi  notevoli  danni  al
valore dello stesso, nonche' qualsiasi  altra  misura  che  abbia  un
effetto equivalente, sara' considerata una misura di cui al paragrafo
1 dell'Articolo 5. 
5. Con riferimento all'Articolo 9 
Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgera' in conformita'
ai criteri arbitrali della Commissione delle  Nazioni  Unite  per  il
Diritto  Commerciale  Internazionale  (UNCITRAL),  con   l'osservanza
altresi' delle seguenti disposizioni: 
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi
non siano cittadini delle Parti  Contraenti,  dovranno  possedere  la
cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe
le Parti Contraenti. 
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai  sensi  del
Regolamento UNCITRAL provvedera', nella  sua  qualita'  di  Autorita'
preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato  della
Camera  di  Stoccolma.  Sede  dell'Arbitrato  sara'  Stoccolma  salvo
diverso accordo fra le Parti in causa. 
b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale  dovra'
in  ogni  caso  applicare  le  disposizioni  contenute  nel  presente
Accordo, nonche' i principi di  diritto  internazionale  riconosciuti
dalle due Parti Contraenti. 
Il  riconoscimento  e  l'esecuzione  della  decisione  arbitrale  nel
territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive
legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni Internazionali
in materia di cui esse siano parte. 
IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  delegati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a  Roma  il  due  maggio  millenovecentonovantacinque,  in  due
originali, nelle lingue italiana, ucraina ed inglese , tutti i  testi
essendo ugualmente autentici. 
In caso di divergenze, fara' fede il testo inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                            PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA                              DELL'UCRAINA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico