Art. 2.
  1. La domanda, in carta semplice, e' presentata nell'ipotesi di cui
all'articolo 1, comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione
generale  emigrazione  e  affari  sociali  -  Ufficio  II  -  Reparto
profughi, e  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  alla
rappresentanza  consolare  competente personalmente o a mezzo lettera
raccomandata. Ai fini del termine fa fede la  data  di  presentazione
agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata.
  2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) generalita' del richiedente e dei familiari a carico;
    b)  Paese  e luogo di provenienza, nonche' comune di residenza in
Italia;
    c) indicazione del decreto di riconoscimento della  qualifica  di
profugo;
    d)  localita'  in  cui il richiedente intende ristabilirsi e, ove
questa sia diversa dalla localita' in cui l'interessato  aveva  avuto
residenza, le ragioni del cambiamento;
    e)  l'attivita'  lavorativa  alla  quale  il  richiedente intende
dedicarsi o i mezzi  necessari  al  sostentamento  suo  e  della  sua
famiglia;
    f) lo stato di bisogno.
  3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, relativamente alle qualita', fatti e stati di cui alle lettere
a) e b) del comma 2;
    b)  copia  del  provvedimento di riconoscimento della qualita' di
profugo;
    c) certificato di residenza  all'AIRE  (anagrafe  degli  italiani
residenti all'estero).