Art. 3.
  1.  Il  Ministero  degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda, verificata la completezza e  la  regolarita'
della  stessa  e della relativa documentazione, accertati lo stato di
bisogno in Italia del richiedente, per il  tramite  della  prefettura
territorialmente  competente,  nonche' la possibilita' del riacquisto
della  residenza  "in  loco",  accoglie  la  domanda  e  provvede  al
pagamento  del  biglietto di viaggio, ove il ristabilimento non abbia
avuto ancora luogo.
  2. L'erogazione  dell'indennita'  e'  subordinata  alla  condizione
della certificazione da parte dell'interessato della fissazione della
residenza nello Stato di provenienza.
  3.   L'interessato   e'  tenuto  a  restituire  all'Amministrazione
l'importo dell'indennizzo ricevuto,  ove  chieda  volontariamente  la
cancellazione  dall'AIRE e il trasferimento della residenza in Italia
prima che sia trascorso un anno dal suo rientro nello Stato estero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 marzo 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro e del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
  Atti di Governo, regitro n. 107, foglio n. 11